Cassazione Penale, Sentenza n. 09183/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del GIP, aveva rideterminato la pena in anni 10 e mesi 10 per reati previsti dal d.P.R. n.309/1990 (artt. 73, 74), denunciando un unico motivo: violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il mancato rispetto del termine di quindici giorni antecedenti all'udienza previsto a pena di decadenza per la presentazione della proposta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola della Casa Circondariale di Catanzaro in data 09/01/2026; inoltre l'Avv. Giuseppe Spinelli, difensore del ricorrente, aveva depositato una dichiarazione di rinuncia. La Corte ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., rilevando (con richiamo alla sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n.186) che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere la rinuncia frutto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma disciplina la procedura relativa alla proposta (accordo/processo con rito speciale) e il termine di 15 giorni antecedenti all'udienza per la sua presentazione; il ricorrente denunciava la violazione di tale termine a pena di decadenza.
Consente, in caso di inammissibilità del ricorso per cause non imputabili a colpa della parte, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata dal giudice; nella sentenza è stata applicata per ordinare il versamento di euro tremila.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
Richiamata come principio secondo cui la sanzione pecuniaria non deve essere applicata se la parte non ha agito con colpa; la Corte ha ritenuto nella fattispecie l'assenza di elementi per ritenere colpa del ricorrente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, artt. 73 e 74; art. 81 c.p.
Norme sostanziali riferite ai reati di cui era imputato il ricorrente (illecita detenzione e traffico di stupefacenti e concorso), cui la sentenza impugnata si riferiva nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Una rinuncia personale del detenuto, resa anche all'ufficio matricola del carcere, è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando sia chiara e inequivoca.
- La dichiarazione di rinuncia del difensore rafforza l'effetto pratico della rinuncia, ma la volontà personale del ricorrente è determinante per l'inammissibilità.
- Se è stata validamente effettuata la rinuncia personale, il giudice non entra nel merito delle doglianze processuali (es. violazione dell'art. 599-bis) e dichiara l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice può applicare le conseguenze previste dall'art. 616 (spese e somma alla Cassa delle ammende), salvo che emerga che la parte non abbia agito con colpa; la giurisprudenza costituzionale (c. 186/2000) impone di verificare la responsabilità della parte prima di irrogare la sanzione pecuniaria.
- Per contestare la validità di una rinuncia occorre fornire elementi su vizi della volontà (coartazione, errore, inesistenza della manifestazione personale) o sulla rappresentanza; l'onere probatorio grava su chi pone l'invalidità.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare le conseguenze processuali (perdita dell'esame del merito, possibile condanna a spese e somme) e accertare che la rinuncia sia libera, esplicita e documentabile.
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