Cassazione Penale, Ordinanza n. 27628/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari, preso atto della parziale rinuncia ad alcuni motivi di appello, applicava all'imputata la pena concordata con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse una motivazione puntuale sia sulla conferma della responsabilità sia sulla definizione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero profili non consentiti nel ricorso avverso una sentenza emessa in concordato in appello, poiché riguardavano motivi rinunciati e la determinazione della pena non trasfusa in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo i vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
norma invocata dalla ricorrente per censurare la motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile nel caso di concordato in appello.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. se attiene a motivi rinunciati.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un oggetto del tutto circoscritto: sono esaminabili soltanto censure relative alla regolarità della formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per riproporre motivi di appello già rinunciati, né per contestare la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento quando tale profilo resti estraneo ai limiti del concordato.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè se la pena applicata esce dai limiti di legge o è diversa da quella prevista dall'ordinamento; una mera critica alla motivazione sul quantum è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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