Cassazione Civile, Sentenza n. 12397/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contratto di incarico per la progettazione (ristrutturazione e ampliamento di una struttura alberghiera a Castellammare del Golfo) con compenso concordato pari al 10% dell'importo da progetto; pagamento anticipato di €7.500 e saldo subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni e all'ammissione al finanziamento previsto dalla linea di intervento 3.3.1.4. La ricorrente era stata temporaneamente esclusa dalla graduatoria a seguito di un'informativa antimafia poi annullata dal TAR; a causa dei ritardi la ricorrente sostiene di aver rinunciato al finanziamento per causa non imputabile e quindi di non dover pagare il saldo. I resistenti sostenevano che la progettazione era idonea e che la perdita del finanziamento era dovuta a vicende estranee ai professionisti, pertanto il compenso rimaneva dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di AL MADARIG SRL, confermando i giudizi di merito: la progettazione era risultata idonea ad ottenere il finanziamento e la mancata erogazione dei contributi era imputabile a vicende connesse all'esclusione amministrativa della società committente (informativa antimafia) e non a vizi della progettazione. Ne consegue che il corrispettivo pattuito era dovuto. È stato confermato l'accertamento in favore dei resistenti per l'importo determinato in sede di merito (pari a circa € 96.355,88), e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.800,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre oneri di legge, nonché agli eventuali contributi unificati dovuti.
Norme richiamate
Fondamento dell'ordinanza di condanna al pagamento dei compensi professionali che è stata confermata in sede di merito
Richiamato dal ricorrente in tema di estinzione dell'obbligazione per impossibilità; il giudice ha ritenuto la clausola contrattuale interpretata dai giudici di merito prevalente rispetto alla doglianza
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto; i giudici di merito hanno già interpretato la clausola contrattuale (esigibilità condizionata al requisito di idoneità del progetto) e tale interpretazione non è stata efficacemente contestata
Richiamato in ordine alla disciplina probatoria; la Corte di cassazione ha ritenuto che le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito non siano sindacabili in sede di legittimità
Invocato nel motivo sulla nullità del contratto per la forma societaria; i giudici hanno esaminato la disciplina storica e interpretativa relativa al divieto di società di professionisti e hanno escluso la nullità
L. 1815/1939, art. 2
Richiamata come norma storicamente vietante la costituzione di società di professionisti; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa che ha progressivamente attenuato o abrogato il divieto
Richiamata nella ricostruzione normativa: la legge ha disciplinato le società di professionisti nel privato ma la Corte osserva i limiti temporali della sua efficacia e le successive pronunce e norme interpretative
Rilevante per l'abrogazione del divieto contenuto nella L. 1815/1939 e per i problemi applicativi derivanti dalla mancata emanazione del decreto attuativo
art. 1, commi 148-149, L. 124/2017
Norma interpretativa che ha chiarito che l'efficacia dell'abrogazione dell'art. 2 della L. 1815/1939 opera dalla data di entrata in vigore della L. 266/1997; la Corte la ritiene decisiva per dichiarare validi i rapporti contrattuali intercorsi con società di ingegneria costituitesi in determinate forme societarie dopo l'11/8/1997
Rilevato come principio della personalità della prestazione professionale, oggetto di evoluzione normativa rispetto alla possibilità di incaricare società di professionisti
Richiamato per eventuali emendamenti della motivazione della pronuncia in sede di legittimità
Richiamato a giustificazione dell'inammissibilità di censure che attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (come modificato)
Citato in relazione all'obbligo, se ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato in favore della ricorrente
Massime di principio
- Una clausola contrattuale che subordina il saldo del compenso all'ammissione al finanziamento va interpretata tenendo conto della volontà delle parti: il requisito è l'idoneità della progettazione a conseguire autorizzazioni e finanziamenti, non l'effettiva erogazione se la mancata erogazione è dovuta a cause estranee ai professionisti.
- Se la perdita del finanziamento è riconducibile a vicende della committente (es. esclusione amministrativa o provvedimenti disparati) e non a vizi della progettazione, i professionisti hanno diritto al compenso pattuito.
- Le questioni di fatto (quali la completezza e idoneità della progettazione e l'effettiva entità delle prestazioni svolte) sono valutazioni dei giudici di merito e, se suffragate dalle motivazioni, non sono sindacabili in sede di legittimità.
- I profili di nullità relativi alla forma societaria dei professionisti devono essere valutati alla luce dell'evoluzione normativa: l'abrogazione del divieto operante dal 1997 e la successiva normativa interpretativa del 2017 possono rendere validi rapporti stipulati con società di professionisti, secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza.
- In sede di contestazione della liquidazione del compenso, il committente deve provare i vizi o le carenze della progettazione che giustifichino la mancata corresponsione; diversamente il corrispettivo contrattuale percentuale resta dovuto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza: il ricorso infondato può comportare l'addebito delle spese e degli oneri accessori, compresi eventuali contributi unificati previsti dalla normativa.
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