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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12397/2025 del 10/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contratto di incarico per la progettazione (ristrutturazione e ampliamento di una struttura alberghiera a Castellammare del Golfo) con compenso concordato pari al 10% dell'importo da progetto; pagamento anticipato di €7.500 e saldo subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni e all'ammissione al finanziamento previsto dalla linea di intervento 3.3.1.4. La ricorrente era stata temporaneamente esclusa dalla graduatoria a seguito di un'informativa antimafia poi annullata dal TAR; a causa dei ritardi la ricorrente sostiene di aver rinunciato al finanziamento per causa non imputabile e quindi di non dover pagare il saldo. I resistenti sostenevano che la progettazione era idonea e che la perdita del finanziamento era dovuta a vicende estranee ai professionisti, pertanto il compenso rimaneva dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di AL MADARIG SRL, confermando i giudizi di merito: la progettazione era risultata idonea ad ottenere il finanziamento e la mancata erogazione dei contributi era imputabile a vicende connesse all'esclusione amministrativa della società committente (informativa antimafia) e non a vizi della progettazione. Ne consegue che il corrispettivo pattuito era dovuto. È stato confermato l'accertamento in favore dei resistenti per l'importo determinato in sede di merito (pari a circa € 96.355,88), e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.800,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre oneri di legge, nonché agli eventuali contributi unificati dovuti.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Fondamento dell'ordinanza di condanna al pagamento dei compensi professionali che è stata confermata in sede di merito

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di estinzione dell'obbligazione per impossibilità; il giudice ha ritenuto la clausola contrattuale interpretata dai giudici di merito prevalente rispetto alla doglianza

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto; i giudici di merito hanno già interpretato la clausola contrattuale (esigibilità condizionata al requisito di idoneità del progetto) e tale interpretazione non è stata efficacemente contestata

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in ordine alla disciplina probatoria; la Corte di cassazione ha ritenuto che le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito non siano sindacabili in sede di legittimità

  • art. 1418 c.c.

    Invocato nel motivo sulla nullità del contratto per la forma societaria; i giudici hanno esaminato la disciplina storica e interpretativa relativa al divieto di società di professionisti e hanno escluso la nullità

  • L. 1815/1939, art. 2

    Richiamata come norma storicamente vietante la costituzione di società di professionisti; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa che ha progressivamente attenuato o abrogato il divieto

  • L. 183/2011

    Richiamata nella ricostruzione normativa: la legge ha disciplinato le società di professionisti nel privato ma la Corte osserva i limiti temporali della sua efficacia e le successive pronunce e norme interpretative

  • art. 24 L. 266/1997

    Rilevante per l'abrogazione del divieto contenuto nella L. 1815/1939 e per i problemi applicativi derivanti dalla mancata emanazione del decreto attuativo

  • art. 1, commi 148-149, L. 124/2017

    Norma interpretativa che ha chiarito che l'efficacia dell'abrogazione dell'art. 2 della L. 1815/1939 opera dalla data di entrata in vigore della L. 266/1997; la Corte la ritiene decisiva per dichiarare validi i rapporti contrattuali intercorsi con società di ingegneria costituitesi in determinate forme societarie dopo l'11/8/1997

  • art. 2229 c.c.

    Rilevato come principio della personalità della prestazione professionale, oggetto di evoluzione normativa rispetto alla possibilità di incaricare società di professionisti

  • art. 384 c.p.c., ultimo comma

    Richiamato per eventuali emendamenti della motivazione della pronuncia in sede di legittimità

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato a giustificazione dell'inammissibilità di censure che attengono a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (come modificato)

    Citato in relazione all'obbligo, se ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato in favore della ricorrente

Massime di principio

  • Una clausola contrattuale che subordina il saldo del compenso all'ammissione al finanziamento va interpretata tenendo conto della volontà delle parti: il requisito è l'idoneità della progettazione a conseguire autorizzazioni e finanziamenti, non l'effettiva erogazione se la mancata erogazione è dovuta a cause estranee ai professionisti.
  • Se la perdita del finanziamento è riconducibile a vicende della committente (es. esclusione amministrativa o provvedimenti disparati) e non a vizi della progettazione, i professionisti hanno diritto al compenso pattuito.
  • Le questioni di fatto (quali la completezza e idoneità della progettazione e l'effettiva entità delle prestazioni svolte) sono valutazioni dei giudici di merito e, se suffragate dalle motivazioni, non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • I profili di nullità relativi alla forma societaria dei professionisti devono essere valutati alla luce dell'evoluzione normativa: l'abrogazione del divieto operante dal 1997 e la successiva normativa interpretativa del 2017 possono rendere validi rapporti stipulati con società di professionisti, secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza.
  • In sede di contestazione della liquidazione del compenso, il committente deve provare i vizi o le carenze della progettazione che giustifichino la mancata corresponsione; diversamente il corrispettivo contrattuale percentuale resta dovuto.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza: il ricorso infondato può comportare l'addebito delle spese e degli oneri accessori, compresi eventuali contributi unificati previsti dalla normativa.

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