Cassazione Penale, Ordinanza n. 07391/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di quattro mesi di arresto. Il ricorso non contestava la responsabilità per il reato, ma deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 53, 58 e 59 della l. n. 689 del 1981, lamentando il rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. La censura si concentrava sul diniego fondato dalla Corte territoriale sui precedenti penali, su alcune pregresse condotte di evasione e sulla gravità del fatto commesso in stato di alterazione psico-fisica, ritenuti dal giudice di merito elementi insufficienti o erroneamente valutati ai fini del mancato accesso alla misura sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato, incluse condotte di evasione sintomatiche di una personalità incline a eludere i controlli dell'autorità, nonché la gravità del fatto. Tali elementi giustificavano una prognosi negativa circa la futura osservanza delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive. La Corte ha escluso violazioni di legge e ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., richiamati dall'art. 58 della l. n. 689 del 1981. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.
richiamato dal ricorrente come parametro della censura sul diniego di applicazione di una pena sostitutiva.
richiamato dalla Corte come disposizione che impone la valutazione prognostica secondo i parametri dell'art. 133 c.p. ai fini della concessione della pena sostitutiva.
richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa al rigetto della pena sostitutiva.
utilizzato come criterio per valutare gravità del fatto e personalità dell'imputato nella prognosi sull'osservanza delle prescrizioni collegate alla pena sostitutiva.
Massime di principio
- Il diniego di applicazione di una pena sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito fondi una prognosi negativa attendibile sulla futura osservanza delle prescrizioni, valorizzando precedenti penali, condotte sintomatiche di inosservanza delle regole e gravità concreta del fatto.
- Ai fini della decisione sulla pena sostitutiva, il giudice può fare corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., richiamati dalla disciplina speciale, senza che ciò integri violazione di legge se la motivazione dà conto degli elementi fattuali rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando si limita a contestare valutazioni di merito sorrette da motivazione non illogica e coerente con i parametri normativi applicabili.
- La presenza di precedenti penali e di pregresse condotte di evasione può legittimamente essere apprezzata come indice di scarsa affidabilità nel rispetto delle prescrizioni connesse a misure o pene sostitutive.
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