Cassazione Civile, Ordinanza n. 10881/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di più unità immobiliari in un complesso condominiale, che chiedeva la demolizione di un manufatto e di ulteriori opere realizzate dalla vicina sul lastrico solare e sulle parti comuni, deducendo la violazione del regolamento condominiale, l'occupazione di spazi comuni, la modifica della pendenza del lastrico e conseguenti infiltrazioni nel proprio appartamento, oltre al risarcimento dei danni anche per l'aumento delle spese condominiali. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo l'opera un ampliamento e non una sopraelevazione vietata, escludendo la prova dei danni e qualificando come nuove e quindi inammissibili alcune allegazioni. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati: motivazione apparente e violazione delle norme sul giudizio e sull'onere della prova; omesso esame dell'esistenza della costruzione illegittima; erroneo rigetto della prova testimoniale. La ricorrente sosteneva che la CTU fosse l'unico mezzo idoneo ad accertare lo stato dei luoghi e la illegittimità delle opere, e che il giudice di merito avesse contraddittoriamente negato la prova dei fatti costitutivi pur rifiutando gli strumenti istruttori necessari a dimostrarli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse viziata da inconciliabilità interna e da motivazione solo apparente, perché da un lato negava la prova dell'illegittimità delle opere e dei danni, ma dall'altro respingeva CTU e prova testimoniale che erano state richieste proprio per provare quei fatti. Ha inoltre osservato che la CTU non era esplorativa, poiché la parte aveva già allegato elementi probatori tramite consulenza tecnica di parte e documentazione fotografica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 regolamento condominiale
È richiamato come disposizione che, nel caso concreto, vietava la sopraelevazione; la Corte di merito l'aveva letta come non ostativa a un ampliamento, ma la Cassazione non si pronuncia sul merito di tale interpretazione perché accoglie il ricorso per vizio motivazionale e istruttorio.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile una domanda ritenuta nuova perché proposta per la prima volta in appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali nella denuncia di vizio di motivazione e di valutazione delle prove.
Invocato per censurare l'assetto della decisione di merito e la gestione delle domande e delle prove.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio e il rigetto delle istanze istruttorie.
Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Invocato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene viziata la decisione che neghi la prova del fatto costitutivo ma al contempo impedisca i mezzi istruttori richiesti per dimostrarlo.
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma collegata alla domanda di accertamento/recupero della cosa e alla contestazione dell'occupazione del lastrico solare.
Invocato nel terzo motivo a sostegno della dedotta erronea mancata ammissione della prova testimoniale.
Invocato nel terzo motivo in relazione alla prova testimoniale negata.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ricorre solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o affermazioni tra loro inconciliabili.
- La CTU non può essere qualificata come esplorativa quando la parte abbia già allegato specifici elementi di prova e la consulenza sia richiesta per verificare tecnicamente fatti già dedotti e circostanziati.
- È logicamente viziata la decisione che neghi la prova di un fatto costitutivo della domanda ma, al contempo, respinga le prove testimoniali e tecniche richieste proprio per accertare quel fatto; tale contrasto interno impone la cassazione della sentenza.
- Quando la controversia riguarda opere edilizie asseritamente abusive o lesive di diritti reali/condominiali, il giudice deve valutare coerentemente le allegazioni e gli strumenti istruttori richiesti, senza precludere la prova dei fatti contestati con affermazioni incompatibili tra loro.
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