Cassazione Penale, Sentenza n. 7503/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per riciclaggio (4 anni e 5.000 euro) e la confisca di Euro 150.000: con i primi quattro motivi contestava la prova della provenienza illecita delle somme e la sussistenza dell'elemento soggettivo (inidoneità e inattendibilità delle dichiarazioni del teste Alessandro Dorigo e di altro teste, carenze probatorie in ordine alla fattura invocata e al rapporto commerciale con Door 2000 s.r.l.); con il quinto motivo contestava la legittimità e la misura della confisca per equivalente, sostenendo che il ricorrente non aveva tratto profitto dall'operazione e che i giudici non avevano quantificato il vantaggio economico effettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le censure sui profili di fatto, richiamando i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere la valutazione delle prove) e confermando che la dichiarazione di Dorigo, corroborata dagli accertamenti bancari dell'esperto M.Ilo Simone, era idonea a dimostrare che Euro 150.000 provenivano da operazioni inesistenti e furono trasferite e trattate in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Quanto alla confisca per equivalente, la Corte aderisce all'orientamento secondo cui, nel caso di riciclaggio di somme di denaro, il profitto del reato coincide con l'intero ammontare delle somme ripulite; pertanto la confisca di Euro 150.000 è stata ritenuta legittima anche se il riciclatore non ne aveva goduto integralmente. La sentenza richiama norme e principi sovranazionali (Decisione quadro 2001/500/GAI, direttiva 2005/60/CE) e ammette esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali ma opta per la tesi più restrittiva verso il riciclaggio.
Norme richiamate
Fondamento normativo per il motivo di ricorso relativo alla motivazione e valutazione della prova; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti.
Richiamato rispetto alla censura sulla confisca per equivalente; disciplina i motivi di ricorso per cassazione.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Il riciclaggio è reato a forma libera; l'elemento oggettivo comprende sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; l'elemento soggettivo è il dolo generico o nella forma eventuale (consapevolezza o accettazione del rischio dell'origine illecita).
art. 648-quater c.p. (confisca)
Prevede confisca del prodotto/profitto o, se non recuperabile, confisca per equivalente di beni di pari valore; la Corte interpreta che, nel riciclaggio di denaro, il profitto può coincidere con l'intero ammontare delle somme ripulite e dunque giustifica la confisca per equivalente sull'importo riciclato.
Norma sul reato presunto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, indicata nel capo di imputazione originario; la Corte afferma che non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato in modo giudiziale per configurare il riciclaggio, purché risulti astrattamente configurabile sulla base degli elementi.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Richiamato in relazione alla presentazione di conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; atto procedurale menzionato nelle fasi della Cassazione.
Decisione quadro del Consiglio 2001/500/GAI
Decisione quadro 2001/500/GAI del 26/06/2001
Richiama finalità sovranazionali di contrasto al riciclaggio e misura restrittiva della disponibilità dei proventi illeciti; supporta una interpretazione estensiva della confisca per prevenire il reinserimento nel circuito finanziario.
Direttiva 2005/60/CE
Direttiva 2005/60/CE del 26/10/2005
Quadro europeo per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; richiamata a supporto dell'interpretazione ampia della confisca e delle misure preventive.
Causa C-790/19 Corte di Giustizia UE
C-790/19 (sentenza Corte di Giustizia UE 2/09/2021)
Interpretazione comunitaria che non ostacola norme nazionali che ammettono che l'autore dell'attività criminosa possa commettere anche il reato di riciclaggio; utilizzata per giustificare la sovrapponibilità degli effetti sanzionatori.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica di legittimità e della logica della motivazione: non si sostituisce al giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo vizi di illogicità o insufficiente motivazione.
- Nel reato di riciclaggio l'elemento oggettivo comprende qualsiasi operazione idonea a rendere più difficile l'identificazione della provenienza illecita; non è richiesta l'effettiva impossibilità di ricostruire l'origine, né che il denaro ripulito resti definitivamente in capo al riciclatore.
- L'elemento soggettivo del riciclaggio è il dolo generico (anche nella forma eventuale): è sufficiente che l'agente si rappresenti la concreta possibilità dell'origine delittuosa e l'accetti o l'abbia consapevolezza.
- Non è indispensabile che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza: è sufficiente che, sulla base degli elementi disponibili e della logica, esso risulti astrattamente configurabile e non escluso definitivamente.
- Sulla confisca per equivalente in materia di riciclaggio esiste contrasto giurisprudenziale; tuttavia, secondo l'orientamento qui confermato, il profitto del reato di riciclaggio può coincidere con l'intero ammontare delle somme ripulite e può essere confiscato anche se il riciclatore non ha goduto integralmente dell'intera somma.
- In contestazioni analoghe, chi intende impugnare la condanna per riciclaggio deve proporre censure precise e specifiche sulla prova (non generiche), dimostrando vizi logici nella motivazione o contraddizioni nelle risultanze probatorie; per la confisca è strategico dimostrare l'assenza di disponibilità effettiva o il mancato profitto quantificabile del riciclatore.
- Per difendersi efficacemente: preservare e documentare rapporti commerciali e giustificativi del flusso finanziario; sollevare questioni di inutilizzabilità delle prove con elementi concreti; contestare la quantificazione del profitto con conteggi e prove sulla titolarità e disponibilità effettiva delle somme; considerare il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali contrari e proporre questione di legittimità costituzionale o rimessione alla Corte di Giustizia ove ricorrano profili europei.
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