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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22797/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando che non ricorreva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di cocaina, crack e marijuana ai fini di spaccio. Con un unico motivo ha denunciato la mancanza di motivazione sul diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la fattispecie concreta dovesse essere ricondotta al "piccolo spaccio". La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello, e perché la motivazione di merito era coerente con i criteri giurisprudenziali sulla lieve entità, fondati su una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione e quantità/qualità della sostanza. Nel caso concreto erano stati valorizzati sia il dato quantitativo, idoneo a ricavare 100 dosi di cocaina e 95 dosi di marijuana, sia le modalità organizzate dell'attività, con plurimi involucri confezionati e una ricetrasmittente per i contatti con soggetti operanti in una piazza di spaccio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la condanna confermata riguarda cocaina, crack e marijuana detenute per la cessione illecita.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi lieve della detenzione/spaccio; la Corte ribadisce che richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali, non solo del peso lordo della sostanza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è esclusa solo se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo

    lieve entità da valutare con giudizio globale degli elementi della fattispecie, considerando azione, mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza.

  • Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018

    il grado di offensività nella detenzione ai fini di spaccio si desume in concreto dal principio attivo e dal numero delle dosi ricavabili e diffuse sul mercato.

  • Sez. 6, n. 15642 del 15/04/2015, Driouech

    il c.d. piccolo spaccio si caratterizza per modesta entità delle dosi divulgabili, normalmente conteggiabili a decine e non a centinaia.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, tenendo conto sia delle modalità dell'azione sia della quantità e qualità della sostanza.
  • Il solo dato ponderale della droga non è decisivo: l'offensività va apprezzata anche in base al principio attivo, al numero delle dosi ricavabili e alla concreta capacità di diffusione sul mercato.
  • La presenza di un'organizzazione minima dell'attività di spaccio, di confezionamenti plurimi e di strumenti di collegamento con la piazza di spaccio può escludere la qualificazione del fatto come di lieve entità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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