Cassazione Civile, Ordinanza n. 03894/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese e senza disporre l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il fallimento di una società ha agito nei confronti degli eredi di una socia, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla distrazione di due immobili dal patrimonio sociale. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha rigettato il gravame dei convenuti, ritenendo, in sintesi, che vi fosse dolo di bancarotta per distrazione in relazione a una transazione ritenuta fittizia: secondo i giudici di merito, l'operazione aveva lo scopo di svuotare il patrimonio sociale mediante l'appropriazione immobiliare senza pagamento del corrispettivo; il danno non era escluso dal versamento successivo di una somma alla società da parte di un terzo, né dalla circostanza che la socia avesse mantenuto garanzie verso le banche. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale fondato la stima degli immobili sulla redditività locativa, stima che sarebbe rimasta solo cartacea perché gran parte dei canoni era insoluta; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere ritenuto logica e provata la fittizietà della transazione, nonostante la rinuncia a parte del prezzo e ai canoni insoluti fosse, secondo i ricorrenti, incompatibile con tale conclusione, e per avere mal valutato la questione delle fideiussioni bancarie; (3) violazione dell'art. 216 l. fall. per avere escluso che il versamento di Euro 1.050.000,00 in favore della società avesse natura risarcitoria idonea a escludere la bancarotta per distrazione, poiché la Corte d'appello lo aveva considerato irrilevante in quanto avvenuto quando la società era insolvente e in quanto le eventuali successive destinazioni delle somme avrebbero potuto integrare pagamenti preferenziali. Tuttavia, prima della decisione sul merito del ricorso, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controparte.
Norme richiamate
camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.
La norma è invocata quale parametro della motivazione della sentenza impugnata, deducendosi un vizio di motivazione/di nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Viene indicato come motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Viene indicato come motivo di ricorso per violazione di legge.
violazione dell’art. 216 l. fall.
È la norma sostanziale richiamata dai ricorrenti in relazione alla bancarotta per distrazione.
obbligo di versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte afferma che non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ma il riferimento normativo non è esplicitato nel testo riportato; quindi non è determinabile con certezza.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue e la Corte non decide sui motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione se il testo della decisione lo esclude espressamente.
- L'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato va escluso se la Corte afferma che non ricorrono i relativi presupposti processuali.
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