Cassazione Civile, Ordinanza n. 31599/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace un decreto di espulsione prefettizio emesso per ingresso illegale nel territorio nazionale e sottrazione ai controlli di frontiera. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto di avere presentato, dopo l'emanazione del decreto, un'istanza di regolarizzazione per emersione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, producendo la ricevuta e il codice di verifica rilasciati dal Ministero dell'interno. Nel ricorso per cassazione ha lamentato la violazione dell'art. 103 citato e del decreto interministeriale del 27 maggio 2020, nonché la motivazione apparente del provvedimento del Giudice di Pace che aveva ritenuto non sufficiente una mera disponibilità del datore di lavoro a regolarizzarlo e aveva ignorato l'istanza effettivamente presentata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il motivo era specifico ex art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., poiché indicava gli estremi della domanda di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro e depositava la relativa documentazione nella fase di legittimità ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha quindi qualificato come motivazione apparente l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui non sarebbe bastata una mera disponibilità del datore di lavoro a regolarizzare il rapporto, rilevando che il giudice di merito aveva sostanzialmente ignorato l'istanza di emersione. La Cassazione ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Milano, in diversa composizione, affinché verifichi se all'istanza presentata possa collegarsi l'effetto impeditivo dell'espulsione previsto dall'art. 103, comma 17, del d.l. n. 34 del 2020 per le istanze conformi alle prescrizioni di legge, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato come base del decreto di espulsione per ingresso illegale nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
richiamato quale procedura di emersione/regolarizzazione del rapporto di lavoro presentata dal datore di lavoro
art. 103, comma 3, lett. a), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
indicato dal ricorrente come fondamento dell'istanza di regolarizzazione
art. 103, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
richiamato dalla Corte come parametro delle prescrizioni oggettive cui deve conformarsi l'istanza
art. 103, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
richiamato dalla Corte come parametro delle prescrizioni soggettive cui deve conformarsi l'istanza
art. 103, comma 17, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77
richiamato come norma che riconosce un effetto impeditivo dell'espulsione nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, se l'istanza è conforme alla legge
decreto interministeriale 27 maggio 2020
dedotto come atto attuativo rilevante per la procedura di regolarizzazione
richiamato per affermare la specificità del motivo di ricorso, contenente gli estremi della domanda e la relativa documentazione
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la produzione in cassazione della documentazione relativa all'istanza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è specifico quando indica con precisione gli estremi dell'atto o della domanda rilevante e consente il controllo sulla censura, anche mediante produzione documentale nei limiti consentiti.
- In presenza di un'istanza di regolarizzazione per emersione del rapporto di lavoro, il giudice di merito deve verificare in modo effettivo se essa sia stata presentata e se sia conforme ai requisiti di legge, non potendo limitarsi a formule generiche o a rilievi sulla sola disponibilità del datore di lavoro.
- La mancata considerazione di un fatto decisivo allegato e documentato può integrare motivazione apparente quando il provvedimento non si confronta con l'istanza effettivamente proposta e con il suo potenziale effetto impeditivo dell'espulsione.
- L'effetto sospensivo o impeditivo dell'espulsione previsto dalla disciplina speciale opera solo se l'istanza di emersione è oggettivamente e soggettivamente conforme alle prescrizioni normative; la verifica di tale conformità spetta al giudice del rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →