Cassazione Penale, Sentenza n. 11206/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Perugia perché si pronunci sulla richiesta ex art. 442, comma 2-bis c.p.p. relativa alla sentenza del 4 ottobre 2022 (divenuta irrevocabile il 20/01/2023) e, se ne consegue variazione della misura, ridetermini il trattamento sanzionatorio complessivo del reato continuato alla luce dell'eventuale riduzione della pena.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza con cui il GIP ha riconosciuto la continuazione tra reati e ha rideterminato la pena complessiva, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 81 c.p., 442, comma 2-bis, 671 e 676 c.p.p.; in particolare si lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta preliminare ex art. 442, comma 2-bis c.p.p. (riduzione di un sesto per mancata impugnazione di una sentenza di condanna, quella del 4 ottobre 2022), richiesta rilevante per la determinazione della pena complessiva in caso di reato continuato.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"
La norma introduce una riduzione automatica della pena di un sesto quando la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell'imputato e del difensore; il giudice dell'esecuzione deve provvedere de plano o su istanza del condannato o del Pubblico Ministero. È disposizione di natura sostanziale e, se più favorevole, applicabile anche a sentenze pronunciate prima della riforma purché siano divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia")
Ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis; la riforma è stata qualificata sostanziale e si applica secondo il principio tempus regit actum: rileva il momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (scaduto il termine per l'impugnazione) rispetto all'entrata in vigore del decreto.
art. 676, comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate per il procedimento del giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione può provvedere de plano e su iniziativa del condannato o del PM in ordine alla riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis.
art. 81, comma 2, cod. pen. e art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Sono i criteri legali per la determinazione della pena complessiva in caso di continuazione e cumulo: se la misura di una delle pene componenti varia (es. per applicazione art. 442, comma 2-bis), il giudice deve rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo secondo i criteri previsti.
Limite all'applicazione retroattiva della norma più favorevole: non può applicarsi quando la sentenza è già divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della nuova norma (protezione del giudicato).
Cass. Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023 (Moccia)
Giurisprudenza che ha ritenuto infondata una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, affermando che la diversità di trattamento è giustificata dalla differente situazione temporale delle sentenze e che la norma non viola i principi invocati; conferma l'applicabilità alle sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.
Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (principio tempus regit actum)
Principio richiamato circa l'applicazione della disciplina vigente al momento rilevante per l'atto o l'effetto processuale considerato: per l'art. 442, comma 2-bis il momento rilevante è quello dell'irrevocabilità della sentenza (scadenza del termine per proporre impugnazione).
Massime di principio
- La riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. si applica solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; per valutare l'irrevocabilità conta la scadenza del termine per proporre impugnazione, non la data della pronuncia.
- Se una componente di pena di un cumulo o di un reato continuato può beneficiare della riduzione ex art. 442, il giudice dell'esecuzione deve (o il giudice chiamato a rideterminare la pena deve) ricalcolare la pena complessiva secondo gli artt. 81 c.p. e correlati.
- La norma è applicabile de plano dal giudice dell'esecuzione o su istanza del condannato (o del PM); pertanto difesa e PM devono segnalare e documentare le scadenze dei termini di impugnazione per ottenere il beneficio.
- La nuova disciplina è sostanziale e può essere più favorevole; tuttavia non opera se la sentenza era già passata in giudicato prima dell'entrata in vigore (art. 2 c.p.).
- In presenza di omissione da parte del giudice (mancata pronuncia su una richiesta 442, comma 2-bis rilevante), il ricorso in Cassazione può condurre all'annullamento con rinvio per nuova decisione sul punto e conseguente rideterminazione della pena complessiva.
- Prima di rinunciare all'impugnazione, il difensore e l'imputato devono valutare l'effetto eventuale della riduzione prevista dalla riforma sul trattamento sanzionatorio complessivo: la scelta di impugnare può precludere la riduzione automatica.
- In situazioni con più sentenze temporaneamente sovrapposte, è fondamentale stabilire le date di irrevocabilità di ciascuna per capire quali sentenze possano beneficiare della riduzione e come ciò incida sul calcolo finale della pena.
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