Cassazione Penale, Sentenza n. 645/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo che i giudici di merito non avrebbero dato avviso, ai sensi dell'art.545-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022), della facoltà di chiedere la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla legge, pur ritenendo che ricorressero le condizioni per la relativa sostituzione. Lamentava quindi omessa applicazione/informazione sulla possibilità di pene sostitutive in violazione di norme processuali (art.606, comma 1, lett. c), c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze. I giudici hanno ritenuto che, sebbene la disciplina sulle pene sostitutive (art.20-bis c.p., art.58 legge n.689/1981 e l'art.545-bis c.p.p.) sia applicabile ai giudizi in corso per effetto dell'art.95 d.lgs. n.150/2022, la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva resta materia di valutazione discrezionale del giudice. Per tale motivo non sussiste l'obbligo per il giudice d'appello di motivare sul mancato ricorso a una pena sostitutiva in assenza di una specifica richiesta da parte dell'imputato (da presentarsi almeno entro l'udienza di trattazione in appello). Nel caso concreto il ricorrente non aveva chiesto la sostituzione né in appello né nell'istanza ex art.599-bis c.p.p., pertanto non sussisteva obbligo di dare l'avviso contestato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale relativa alla procedura di esecuzione dell'accordo (concordato) in sede di appello; nel caso è stato osservato che la richiesta di pena sostitutiva non era stata formulata nemmeno nell'istanza ex art.599-bis, ragion per cui la Corte non era tenuta a dare l'avviso.
Norma che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato (furto in abitazione con specifiche circostanze); utilizzata per la qualificazione del fatto nella sentenza di merito.
Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti
La norma impone al giudice di avvertire le parti della possibilità di richiesta di pena sostitutiva quando ricorrono le condizioni materiali; la Corte tuttavia ha indicato che l'efficacia operativa di tale avviso sul piano della decisione concreta dipende anche dalla effettiva richiesta dell'imputato, posto che la sostituzione è rimessa alla discrezionalità del giudice.
Rimanda alle tipologie di sanzioni sostitutive storicamente previste; la nuova disciplina rinvia alla legge 689/1981 per la regolazione tecnica delle pene sostitutive.
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
La norma afferma la natura discrezionale del potere del giudice di applicare pene sostitutive, subordinandolo ai criteri dell'art.133 c.p. e alla valutazione prognostica sulla rieducazione e prevenzione.
Indica le pene sostitutive: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva
Introduzione nel codice penale delle 'nuove' pene sostitutive applicabili alle pene detentive brevi, richiamate dall'art.545-bis c.p.p. e disciplinate dalla legge n.689/1981.
Disposizione transitoria che estende l'applicabilità della riforma sulle pene sostitutive ai processi in corso (primo grado e appello) alla data d'entrata in vigore della riforma; fondamento per l'applicazione dell'art.545-bis nei giudizi di appello in corso.
Criteri per la determinazione della pena (es. personalità del reo, modalità del fatto) che vincolano anche la valutazione sulla applicabilità delle pene sostitutive; la Corte ha richiamato l'art.133 come parametro per la discrezionalità giudiziale.
Disciplina i limiti del potere del giudice di appellarsi d'ufficio a misure sostitutive; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'ambito di intervento d'ufficio del giudice in assenza di specifica richiesta dell'appellante.
art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Principio di correlazione tra richiesta delle parti e decisione del giudice nell'ambito dell'accordo: la sentenza di accoglimento del concordato non risultava viziata per difetto di correlazione con la richiesta.
art.606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'inosservanza delle norme processuali); è la norma richiamata dal ricorrente per lamentare omissione dell'avviso previsto dall'art.545-bis.
Massime di principio
- La nuova disciplina sulle pene sostitutive introdotta dal d.lgs. n.150/2022 è applicabile ai giudizi in corso alla data d'entrata in vigore (art.95), dunque anche agli appelli già pendenti.
- La sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e va operata secondo i criteri dell'art.133 c.p.; non costituisce un diritto automatico dell'imputato.
- Per obbligare il giudice d'appello a pronunciarsi (e motivare) sulla possibilità di applicare una pena sostitutiva è necessaria una richiesta specifica dell'imputato, che può essere formulata non solo nell'atto di appello ma anche come richiesta durante l'udienza di trattazione in appello.
- In assenza di una tale richiesta, il giudice non è tenuto a dare l'avviso ex art.545-bis né a motivare sul mancato ricorso a pene sostitutive; l'omissione di avviso in queste condizioni non costituisce automaticamente vizio impugnabile in Cassazione.
- Se la richiesta di pena sostitutiva è formulata e il giudice la nega, la motivazione relativa al diniego deve confrontarsi con i criteri prognostici e di personalità previsti dall'art.133 c.p.; una motivazione manifestamente illogica può costituire motivo di cassazione.
- Nei procedimenti di omologazione di accordi (art.599-bis c.p.p.) è importante formulare espressamente ogni istanza favorevole (es. sostituzione della pena) nella fase in cui può essere valutata, perché la mancata richiesta può precluderne l'esame in seguito.
- In caso di impugnazione infondata o manifestamente inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni per l'atto.
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