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Sentenza

Sentenza n. 7280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 22356/2025, che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l’insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (docente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La docente aveva impugnato il diniego ministeriale del 16 ottobre 2024 relativo al riconoscimento, ai fini dell’insegnamento su posto di sostegno (classe ADSS), del titolo denominato «Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo», conseguito presso l’Università Cardenal Herrera-CEU in Spagna. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullando il diniego anche ai fini del riesame e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero ha appellato la sentenza: ha dedotto anzitutto che la docente aveva rinunciato, il 27 giugno 2025, all’istanza di riconoscimento del titolo ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, circostanza che avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità del ricorso di primo grado; ha inoltre contestato nel merito la decisione del TAR, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/2024 e C-422/2024. L’appellata non si è costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei sensi precisati in motivazione e ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia all’istanza di riconoscimento, intervenuta il 27 giugno 2025, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l’annullamento del diniego. La sopravvenienza rileva anche se si verifica o emerge in appello, poiché il rapporto processuale resta unitario nei due gradi. Il Collegio ha però escluso che il TAR avesse errato per non aver considerato la rinuncia: la circostanza non era emersa nel giudizio di primo grado e l’Amministrazione avrebbe potuto depositare allora la relativa dichiarazione. Ad abundantiam, il Collegio ha ritenuto comunque infondato nel merito il ricorso originario, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di considerare, nell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo ottenuto in un altro Stato membro che non vi sia legalmente riconosciuto e sia privo di carattere ufficiale. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della decisione appellata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, alla luce della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione di detto ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

    La sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale comporta l’improcedibilità del ricorso di primo grado e, in appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo aveva accolto.

  • art. 7 d.l. n. 71/2024, conv. con l. n. 106/2024

    che la prof.ssa Blanca, con atto acquisito al protocollo ministeriale il 27 giugno 2025 con n. E.0027975, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero – cioè all’istanza respinta dal Ministero con il provvedimento del 16 ottobre 2024 impugnato avanti al T.A.R. e annullato dalla sentenza qui gravata, che ha accolto il ricorso della stessa appellata – ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del d.l. n. 71/2024;

    Nel caso concreto, la rinuncia all’istanza di riconoscimento presentata ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dalla norma ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso contro il diniego.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    in base alla quale gli artt. 45 e 49 TFUE si debbono interpretare nel senso che non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che – come nella fattispecie ora in esame – non sia legalmente riconosciuto da detto Stato e sia privo di carattere ufficiale nello Stato stesso

    Gli artt. 45 e 49 TFUE non obbligano lo Stato ospitante a prendere in considerazione, nell’esame della domanda di riconoscimento professionale, un titolo di formazione non legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale nello Stato membro in cui è stato conseguito.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale è unitario nei due gradi: la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche in appello e comporta, se accertata, l’improcedibilità del ricorso originario e l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo aveva accolto.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la circostanza che la determina non sia stata portata a conoscenza del giudice di primo grado; in tal caso, tuttavia, non è erronea la sentenza di primo grado per non aver valutato un fatto non emerso nel relativo giudizio.
  • Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro se questo non è legalmente riconosciuto e non ha carattere ufficiale nello Stato di conseguimento.

Come è indicizzato

MaterieAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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