Cassazione Civile, Ordinanza n. 03134/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La parte ricorrente aveva promosso due procedure di espropriazione presso terzi nei confronti di un istituto di credito per ottenere l'assegnazione di somme indicate in precetti; la banca aveva proposto opposizioni all'esecuzione deducendo, in sintesi, la compensazione con controcrediti e l'impossibilità di pagamento per il vincolo su somme oggetto di altra esecuzione esattoriale, oltre alla non debenza di parte delle somme precettate. Riunite le opposizioni e sospesa l'esecuzione, nel giudizio di merito la creditrice aveva chiesto il rigetto delle opposizioni e anche l'accertamento di un proprio credito ulteriore. Il Tribunale di Roma, su eccezione dell'opponente, aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di pace. Con il regolamento di competenza la ricorrente censurava tale ordinanza; tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio una nullità processuale originata dalla mancata partecipazione al giudizio, sin dall'inizio, dei terzi pignorati Banca d'Italia e Poste Italiane S.p.A., litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito di un'espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per difetto originario di contraddittorio, ha annullato l'ordinanza che aveva declinato la competenza e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio e rinnovi l'attività processuale, compresa la verifica della competenza. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente alla Corte di cassazione, quando rileva una nullità processuale che infetta il giudizio di merito, di annullare il provvedimento impugnato e rimettere le parti al giudice di merito per la rinnovazione del processo.
è richiamato quale norma che impone la rimessione al primo giudice quando il contraddittorio non è integro e occorre la sua regolarizzazione.
disciplina l'opposizione all'esecuzione, nel cui ambito si colloca la controversia esaminata.
art. 72 del d.P.R. n. 602/1973
è richiamato quale base dell'esecuzione esattoriale che aveva vincolato somme presso il terzo pignorato.
le obbligazioni e i vincoli del terzo pignorato dipendono dall'esito dell'opposizione, il che giustifica il suo interesse giuridico a partecipare al giudizio.
art. 111 Cost.
è richiamato come fondamento del canone di semplicità, chiarezza e trasparenza dell'interpretazione processuale, in collegamento con il giusto processo e la ragionevole durata.
art. 6 CEDU
è richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno dell'esigenza di trasparenza e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario insieme al creditore, al debitore diretto e agli altri soggetti controinteressati, senza distinzioni di sorta.
- La necessità del contraddittorio va verificata con riferimento al momento di proposizione della domanda; se un litisconsorte necessario non è stato evocato sin dall'inizio e il vizio non è sanato, l'intero giudizio è nullo.
- La nullità derivante da contraddittorio non integro è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta la rimessione al giudice di merito per la rinnovazione del processo.
- Nel regolamento di competenza, la Corte può e deve arrestarsi alla questione preliminare della regolare instaurazione del contraddittorio, poiché la competenza presuppone un valido rapporto processuale tra tutte le parti necessarie.
- La partecipazione del terzo pignorato non è una mera eventualità: gli obblighi a suo carico ex artt. 545 e 546 c.p.c. fanno sì che l'esito dell'opposizione incida direttamente sulla sua posizione giuridica.
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