Cassazione Penale, Sentenza n. 6269/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava la decisione del Tribunale che, nel giudizio abbreviato, aveva applicato una diminuzione della pena di un terzo anziché della metà prevista per le contravvenzioni dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, c.p.p., e ha rideterminato direttamente la pena finale in mesi tre di arresto e euro 900,00 di ammenda. Restano confermati i benefici già concessi (pena sospesa, ecc.) e le altre statuizioni (sospensione della patente). In precedenza il Tribunale aveva condannato l'imputato a quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda (riduzione di un terzo), con sospensione condizionale e sospensione della patente per otto mesi.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del Codice della Strada che incrimina la guida in stato di ebbrezza: la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato per tale fattispecie, che è qualificata come contravvenzione nel caso concreto.
codice di procedura penale, art. 442, comma 2
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha interpretato e applicato la disposizione nel senso che, per le contravvenzioni, la diminuzione deve essere della metà (non di un terzo, che vale per i delitti).
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44
art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 442 c.p.p. prevedendo, tra l'altro, la riduzione della metà per le contravvenzioni nel giudizio abbreviato; la Corte si è richiamata a questa modifica per motivare l'accoglimento del ricorso.
codice di procedura penale, art. 620, lett. I)
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di condizioni, di annullare senza rinvio e di rideterminare direttamente la pena; la Corte ha utilizzato questa facoltà per quantificare direttamente la pena corretta.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato la riduzione premiale della pena per le contravvenzioni è della metà (art. 442, comma 2 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017); la regola di un terzo si applica ai delitti.
- Il calcolo corretto della pena: individuare la pena-base, applicare aggravanti/attenuanti e poi operare la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato.
- Se il Tribunale applica erroneamente la percentuale di diminuzione, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione per violazione di legge e ottenere l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, lett. I) quando la quantificazione è agevolmente determinabile dagli atti.
- La correzione della quantificazione della pena non inficia automaticamente i benefici già concessi (es. sospensione condizionale della pena), salvo diversa statuizione esplicita.
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