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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25203/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per rapina impropria pluriaggravata e lesioni aggravate. Il ricorrente deduce: 1) errata qualificazione del fatto come rapina impropria consumata anziché tentata, sostenendo che l'interruzione fu dovuta a causa indipendente dalla sua volontà (intervento di terzi) e quindi andrebbe riconosciuto il tentativo; contestazione del mancato accoglimento del concordato sulla pena; 2) mancato assorbimento delle lesioni contestate nel reato di rapina; 3) vizi nella motivazione sulla determinazione della pena, omissione della riduzione per il tentativo, errata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e valutazione assertiva dell'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato: ha richiamato il principio per cui la rapina impropria è consumata quando l'avente diritto ha perso il controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperarla autonomamente; non è necessario che l'agente abbia pieno possesso materiale, è sufficiente l'inequivoco impossessamento (nel caso il ricorrente aveva portato fuori il braccialetto e raggiunto la strada prima di essere bloccato). Ha inoltre osservato che il rigetto della richiesta di concordato non è rimediabile in Cassazione. Il secondo motivo è precluso e, comunque, infondato: la violenza o minaccia rientrano nel paradigma dell'art. 628 e le lesioni possono costituire concorso formale o aggravamento del reato-strumento. Le doglianze sulla dosimetria della pena sono generiche e non superano la congrua motivazione della Corte territoriale, che ha tenuto conto delle aggravanti (tra cui art. 628 comma 3 n.3 bis) e dei vincoli edittali per il concorso di aggravanti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Definisce la rapina (e la rapina impropria) e richiede l'uso della violenza o della minaccia. La Corte interpreta che la rapina impropria è consumata quando l'avente diritto ha perduto il controllo sulla cosa anche se l'agente non ha perfezionato il pieno possesso materiale.

  • art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.

    Aggravante prevista per la rapina; la Corte ha ritenuto la sussistenza pacifica di tale aggravante e l'ha sottratta al sindacato di bilanciamento riduttivo.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Principio sull'aggravamento del reato mezzo: se l'agente cagiona lesioni o morte nell'ambito del reato-strumento, ciò configura aggravamento e non semplice assorbimento.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Riguarda gli incrementi per continuazione; la Corte ha considerato tale norma nell'aumento della pena a titolo di continuazione in presenza di più reati e aggravanti.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul concordato sulla pena in appello; la Corte ha richiamato che il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti non è impugnabile in Cassazione.

Massime di principio

  • Per la rapina impropria la consumazione si valuta in base al controllo della vittima sulla cosa: è sufficiente l'inequivoco impossessamento da parte dell'agente anche se il possesso materiale non è pienamente stabilito.
  • Il tentativo di rapina impropria sussiste solo se la vittima mantiene il controllo della res e può riprendersela autonomamente; l'intervento di terzi non converte automaticamente il fatto in tentativo se l'agente aveva già realizzato un impossessamento efficace.
  • La violenza o la minaccia previste dall'art. 628 sono di norma assorbite nel reato di rapina; quando però le condotte violente causano lesioni gravi o morte si configura aggravamento o concorso di reati, con conseguente aggravio sanzionatorio ai sensi dell'art. 61 n.2.
  • Le questioni processuali relative al rigetto del concordato in appello non sono generalmente rimediabili in Cassazione, per cui non costituiscono motivo di annullamento dell'atto di merito.
  • Le doglianze sulla determinazione quantomeno generica della pena richiedono censure specifiche e motivate per superare la presunzione di correttezza della motivazione della Corte d'Appello; il semplice richiamo a riduzioni teoriche (es. per tentativo) è insufficiente se i fatti dimostrano la consumazione e la presenza di aggravanti.

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