Cassazione Penale, Ordinanza n. 29811/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando dunque la condanna per resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei ricorrenti contestava il giudizio di responsabilità, la qualificazione dell'atto come contrario ai doveri d'ufficio e sosteneva che la condotta integrasse soltanto una resistenza passiva. L'altro ricorrente deduceva la sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che entrambi i ricorsi fossero inammissibili perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non confrontati in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per resistenza a pubblico ufficiale
richiamato come scriminante invocata da uno dei ricorrenti, ma ritenuta non rilevante o comunque non adeguatamente dedotta nel ricorso
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, trattandosi di questioni di merito estranee al giudizio di legittimità.
- Le doglianze sulla qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale devono misurarsi in modo puntuale con la motivazione di merito; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La deduzione della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. e delle attenuanti generiche non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità se formulata in modo generico o ripetitivo rispetto ai motivi già respinti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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