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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24841/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riqualificato il fatto contestato da tentato furto in abitazione aggravato continuato a violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose e continuata. Lombardo sosteneva che i locali dell'oratorio non possano essere considerati "privata dimora" perché accessibili liberamente (nessuno eserciterebbe lo "ius excludendi alios") e che la presenza di un bagno non ne muta la destinazione; richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 31345/2017 per negare la qualificazione come dimora privata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato sul piano sostanziale rispetto alla qualificazione dei locali: l'oratorio, così come descritto nel caso (struttura chiusa a chiave, con ufficio di segreteria e bagno, di pertinenza parrocchiale e destinato ad attività educative), può configurare luogo sottoposto alla custodia del parroco e quindi una pertinenza con carattere di riservatezza tali da integrare la nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 614 c.p. Tuttavia la Suprema Corte ha accolto la questione processuale sollevata dal Procuratore generale: a seguito della modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150) il reato è procedibile a querela e, essendo la querela non stata presentata nel termine transitorio previsto (tre mesi dall'entrata in vigore, 30/12/2022), mancava la condizione di procedibilità. Per questo la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen.

    Il reato di violazione di domicilio è stato applicato dalla Corte di appello come riqualificazione del tentato furto; la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di oratorio adibito anche ad attività private (es. bagno, attività educative) e custodito dal parroco, possa ricorrere la nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 614 c.p.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017

    La sentenza delle Sezioni Unite è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la non applicabilità della qualifica di dimora privata; la Cassazione ha invece ritenuto che la fattispecie concreta non rientri nelle ipotesi da quella giurisprudenza escluse (luoghi di culto propriamente detti) e che il criterio deve valutare la destinazione stabile e la possibilità di esercitare lo ius excludendi.

  • can. 1223 codice di diritto canonico

    Richiamato per distinguere l'oratorio "in senso canonico" (luogo di culto con accesso più aperto) dall'oratorio inteso come pertinenza parrocchiale destinata a ritrovo ed educazione; la Corte ha escluso l'applicabilità automatica della regola che nega il carattere di privata dimora ai luoghi di culto canonici al caso concreto.

  • art. 1 legge 1 agosto 2003 n. 206 e art. 2 legge regionale Lombardia 23/11/2001 n. 22

    Norme richiamate per descrivere la natura e la funzione degli oratori come luoghi dedicati ad attività educative e di ritrovo, con funzione pubblicistica ma anche con gestione e criteri di accesso determinabili dal parroco.

  • giurisprudenza (Sez.5 n.23641/2016; Sez.5 n.5755/2022; Sez.4 n.13492/2020)

    Sentenze richiamate per analogie: la giurisprudenza distingue tra luoghi di culto aperti alla preghiera comunitaria (tendenzialmente accessibili) e pertinenze/luoghi educativi (asili, sagrestie, oratori) ove il gestore può determinare criteri di accesso e quindi sussiste una riserva di disponibilità che può integrare il requisito della "privata dimora" o di pertinenza privata.

  • art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. 10/10/2022, n.150 e art. 85 d.lgs. cit.

    La modifica legislativa ha reso il reato procedibile a querela; per i fatti di cui la persona offesa ha avuto notizia prima dell'entrata in vigore, la querela doveva essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (termine transitorio). La mancata presentazione della querela fa venire meno la condizione di procedibilità, con conseguente annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • La qualificazione di un luogo come "privata dimora" o pertinenza privata dipende dalla destinazione stabile dei locali e dalla possibilità effettiva di esercitare il potere di esclusione (ius excludendi) da parte del custode/gestore, non dalla sola natura religiosa dell'ente proprietario.
  • La presenza di servizi destinati alla vita privata (es. bagno) e la chiusura della struttura con controlli/gestione formale rafforzano l'idea di riservatezza dei luoghi e possono giustificare la configurazione della violazione di domicilio anziché di un semplice furto in luogo aperto.
  • Non è determinante l'argomento ideale o dottrinale (es. principi di inclusività religiosa): conta la concreta organizzazione della struttura e le regole di accesso effettivamente esercitate dal gestore.
  • Va sempre verificata la condizione di procedibilità: se la norma recente ha reso il reato procedibile a querela, occorre controllare termini transitori e se la querela è stata tempestivamente presentata; la sua mancanza comporta annullamento senza rinvio anche se il giudizio di merito sarebbe stato sfavorevole all'imputato.
  • Nel caso di locali di enti religiosi occorre distinguere tra luogo di culto destinato stabilmente alla preghiera (più tendenzialmente accessibile) e pertinenze o strutture annesse (oratori, sagrestie, locali educativi) che possono avere carattere riservato e criteri di accesso selettivi.

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