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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25002/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso/credito d'imposta sulle maggiori accise versate sul gasolio per autotrazione relativo al 2016. SAB aveva installato sui propri autobus un filtro antiparticolato (FAP) e pretendeva la riclassificazione dei veicoli in categoria superiore a Euro 2 per ottenere la riduzione delle accise; l'ADM aveva negato il rimborso sostenendo che il FAP incide solo sul particolato e non soddisfa gli ulteriori requisiti tecnici richiesti per la riclassificazione ai fini fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di SAB. Ha confermato il principio secondo cui il credito d'imposta previsto dalla legge (art. 1, comma 645, l. n. 208/2015 e art. 24‑ter del TUA) si applica esclusivamente ai veicoli già catalogati nelle categorie Euro indicate dalla legge e che l'installazione successiva di un FAP omologato non modifica, ai fini della determinazione della categoria fiscale, la classificazione del veicolo. La Corte ha ritenuto inoltre compatibile la normativa nazionale con la direttiva 2003/96/CE e ha precisato che il d.m. n. 39/2008 valorizza il FAP solo "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato". Spese di lite a carico della ricorrente per euro 7.600,00 oltre oneri di prenotazione e possibile ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamate in relazione ai profili processuali e alla disciplina del contenzioso tributario (regole di rito e scrutinio degli atti).

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3,4,5

    Criteri di ammissibilità e motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, erronee interpretazioni e omesso esame di fatto decisivo).

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio (rifattorizzazione tassazione prodotti energetici)

    art. 5; art. 6; art. 7, §§ 2-3

    Stabilisce livelli minimi di tassazione ma riconosce agli Stati membri discrezionalità nel prevedere esenzioni o riduzioni (es. crediti d'imposta per trasporti locali). Non impedisce al legislatore nazionale di definire condizioni restrittive per le agevolazioni purché rispettato il principio di parità di trattamento.

  • legge 25 dicembre 2015, n. 208

    Prevede la mancata riconoscibilità del credito d'imposta per i veicoli catalogati nella categoria Euro 2 o inferiore a decorrere dal 2016; norma sostanziale che limita l'agevolazione ai veicoli di categoria superiore.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Riproduce/recepisce in sede fiscale la medesima esclusione delle agevolazioni per veicoli Euro 2 o inferiori.

  • decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008

    "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato" (art. 5 e art. 7, annotazione sulla carta di circolazione)

    Regola l'omologazione e l'installazione dei sistemi di riduzione del particolato (FAP). L'omologazione/annotazione ai sensi del d.m. n.39 incide esclusivamente sulla dimensione dell'inquinamento da particolato e non determina, di per sé, la riclassificazione del veicolo ai fini fiscali per accedere al credito d'imposta.

  • Direttiva 1999/96/CE

    allegato III, punto 1.3 (elenco delle emissioni da misurare: componenti gassosi, particolato, fumo)

    Dimostra che la classificazione 'Euro' si basa su un insieme di misurazioni (gas, particolato, fumo) e non solo sul particolato.

  • Direttiva 2006/46/CE

    Evidenzia che la classificazione ambientale dei veicoli è legata alla procedura di omologazione/type‑approval.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e legge 24 dicembre 2012, n. 228

    D.P.R. n.115 art.13, comma 1‑quater; legge n.228/2012 art.1, comma 17

    Richiamate in relazione alle conseguenze processuali e contributive in caso di rigetto del ricorso (contributo unificato supplementare).

Massime di principio

  • Il diritto al credito d'imposta sulle accise per autotrazione è determinato dalla categoria 'Euro' attribuita al veicolo in sede di omologazione/type‑approval; l'installazione successiva di un FAP omologato non modifica automaticamente tale categoria ai fini fiscali.
  • Il decreto ministeriale che disciplina l'omologazione dei FAP consente una riclassificazione limitata "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato" e non è sufficiente per ottenere agevolazioni tributarie che richiedono una categoria Euro complessiva superiore.
  • La direttiva 2003/96/CE lascia margine di discrezionalità agli Stati membri nel prevedere esenzioni o riduzioni fiscali; quindi le condizioni nazionali restrittive (es. esclusione per Euro 2) sono compatibili se non discriminano ingiustificatamente.
  • Per sostenere un diritto a benefici fiscali dopo modifiche tecniche occorre documentare non solo la presenza del dispositivo (FAP) ma anche l'effetto complessivo sulla classificazione del veicolo, preferibilmente mediante elementi di omologazione/re‑omologazione validi a tutti gli effetti e la relativa annotazione amministrativa che dimostri il mutamento della categoria.
  • In contenziosi simili è più efficace concentrare la prova sulla categoria risultante dall'omologazione o su una re‑omologazione formale piuttosto che sulla sola efficacia tecnica del dispositivo installato.

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