Cassazione Civile, Sentenza n. 25012/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, in via di cassazione, della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che, in sede di rinvio, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 1998-2000. Le censure riguardavano: la decadenza dei termini di accertamento (art.10 l.289/2002), la legittimità e motivazione delle indagini bancarie e delle relative autorizzazioni, la motivazione degli atti impositivi e della sentenza di rinvio, l'imputabilità alle rimesse sui conti riconducibili ai genitori, l'onere della prova (art.32 DPR 600/1973), la mancata restituzione della documentazione sequestrata e il mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice, nonché la violazione del principio di capacità contributiva e ragionevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, reputandoli infondati o inammissibili. Tuttavia, ha accolto la questione connessa al giudicato esterno (sentenza CTR n.124/05/14) relativa all'IRAP: in ragione del giudicato esterno la Corte ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati nella parte riguardante l'IRAP e, conseguentemente, ha accolto l'originario ricorso del contribuente limitatamente a tale imposta. Per il resto (IRPEF e IVA e altre censure procedurali e probatorie) il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre chiarito diversi principi: l'operatività della proroga biennale dei termini ai sensi dell'art.10 l.289/2002 anche quando il contribuente ritiene, ma non concretamente consegue, la definizione agevolata; la legittimità delle autorizzazioni per indagini bancarie senza motivazione formale; la natura della presunzione legale di cui all'art.32 DPR 600/1973 e l'onere probatorio gravante analiticamente sul contribuente; l'improprietà di sollecitare i poteri officiosi per supplire alle carenze probatorie della parte.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 e art. 10, comma 1
La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art.10 opera anche quando il contribuente abbia ritenuto di avvalersi della definizione agevolata ma in concreto non ne abbia beneficiato; lo scopo è tutelare l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento e alla riscossione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Introduce una presunzione relativa sulla natura di ricavi/versamenti e prelevamenti bancari; l'onere della prova grava sul contribuente che deve fornire prova analitica, cifra per cifra, per superare la presunzione.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di motivazione non si applica alle autorizzazioni per indagini bancarie, le quali hanno natura organizzativa/preparatoria e non sono atti impositivi; pertanto non è necessaria una motivazione formale dell'autorizzazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini e alle modalità degli accertamenti; la Corte non ha ritenuto sussistente la decadenza in ragione della proroga di cui all'art.10 l.289/2002.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 e art. 57
Richiamati in tema di IVA e degli obblighi probatori; la presunzione bancaria è applicabile anche ai profili IVA e può essere superata solo con prova analitica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma processuale tributaria richiamata in tema di poteri istruttori del giudice e motivazione della sentenza; la Corte precisa che i poteri officiosi non servono a supplire alle carenze probatorie proprie della parte che ha l'onere della prova.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione), art. 132 (motivazione sentenza), art. 295
Strumenti procedurali richiamati per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge, vizio di motivazione, sospensione del giudizio); la Corte ha valutato ammissibilità e fondatezza delle censure alla luce di tali disposizioni.
Costituzione, art. 53
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva; la Corte ha rigettato l'interpretazione secondo cui tale principio limiti l'applicazione della presunzione legale, ritenendo invece compatibile la presunzione con i principi costituzionali se il contribuente non fornisce prova analitica.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la Corte ha distinguendo tra atti impositivi e atti preparatori/organizzativi (autorizzazioni alle indagini bancarie) per i quali la motivazione non è richiesta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Richiamato in relazione agli obblighi formali e alla correttezza procedurale nelle attività di accertamento; la Corte ha ritenuto sufficientemente motivate le attività istruttorie descritte negli avvisi.
Massime di principio
- La proroga dei termini di accertamento prevista dall'art.10 della l. n.289/2002 si applica anche se il contribuente ha solo ritenuto di potersi avvalere della definizione agevolata ma non ne ha concretamente beneficiato.
- Le autorizzazioni per indagini bancarie non richiedono una motivazione formale: hanno natura preparatoria/organizzativa e non sono provvedimenti impositivi soggetti all'obbligo generale di motivazione.
- La presunzione legale ex art.32 DPR 600/1973 in merito a versamenti e prelevamenti bancari in favore dell'erario è relativa e inverte l'onere della prova: il contribuente deve fornire prova analitica e specifica per ciascuna operazione per scagionarsi.
- La mancata restituzione di documentazione sequestrata non esonera il contribuente dall'onere probatorio: l'assenza di quegli elementi non autorizza automaticamente il giudice a supplire alle carenze della parte che deve provare.
- I poteri officiosi del giudice non devono essere utilizzati per colmare la carenza probatoria della parte che ha l'onere di provare; sono destinati a integrare elementi già presenti e in caso di oggettiva incertezza.
- Il giudicato esterno favorevole al contribuente su un profilo (es. IRAP) è rilevabile d'ufficio e può comportare l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi a quella imposta.
- Per contestare validamente la motivazione degli atti impositivi o ottenere acquisizioni d'ufficio è necessario sollevare le doglianze tempestivamente e specificare quali documenti sono decisivi e perché; censure nuove in sede di rinvio possono essere inammissibili.
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