Cassazione Civile, Sentenza n. 24994/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'importazione in regime di perfezionamento attivo per equivalenza con esportazione anticipata di una partita di olio di oliva dichiarata 'extra vergine'. L'ADM, sulla base di esame organolettico (panel test) e successive controanalisi, ha ritenuto il prodotto essere olio 'vergine' e non 'extra vergine', rigettando la sussistenza del regime preferenziale e intimando pagamenti di dazi e sanzioni. Questioni dedotte: (i) illegittimità delle controanalisi perché nessuno dei panel sarebbe stato riconosciuto nello Stato produttore (Tunisia); (ii) nullità/insufficiente motivazione dei verbali di analisi e delle modalità di campionamento (presunta violazione del Regolamento di esecuzione UE n. 1348/2013 e delle norme UNI EN ISO 661 e 5555); (iii) violazione del meccanismo del perfezionamento attivo e delle norme del Codice doganale comunitario (artt. 204 e 259 CDC), con contestazione che non vi sarebbe danno erariale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Farchioni. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla necessità che almeno una controanalisi sia effettuata da un panel riconosciuto nello Stato produttore: la norma del Regolamento n.2568/91 fa riferimento ai soli Stati membri e non obbliga analoga scelta per Stati terzi (es. Tunisia). Ha inoltre ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della CTR in merito alle modalità di redazione dei verbali e al campionamento, nonostante la mancata descrizione di tutte le operazioni tecniche; le doglianze non superano il filtro di ammissibilità in cassazione e, in ogni caso, non emergono fatti decisivi e controversi non valutati. Infine la Corte ha ritenuto applicabile la perdita del regime di perfezionamento attivo, avendo l'importazione riguardato olio di qualità diversa da quello esportato, con conseguenti dazi e sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991
«Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. (…)»
La Corte interpreta la disposizione come riferita ai soli "Stati membri" dell'Unione europea; pertanto non opera l'obbligo che una delle controanalisi sia eseguita da un panel riconosciuto nello Stato produttore quando questo è uno Stato terzo (es. Tunisia).
Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), artt. 114 e 115
Applicati ratione temporis per inquadrare il regime di perfezionamento attivo: l'importazione deve essere conforme all'adempimento compensativo dell'esportazione; diversità nella qualità del prodotto importato rispetto a quello esportato comporta la decadenza del regime e l'applicazione dei dazi.
Artt. 204 e 259 del Codice doganale comunitario (CDC)
La Corte ritiene violati tali articoli in presenza di disallineamento qualitativo tra esportazione e importazione, giustificando l'irrogazione di dazi e sanzioni per il venir meno del regime agevolato.
Regolamento di esecuzione UE n. 1348/2013
Citato in relazione alle modalità di campionamento; la Corte ritiene che, nel caso di specie, le modalità di campionamento adottate siano conformi alla normativa e che le doglianze non dimostrino la nullità delle analisi.
Norme UNI EN ISO 661 e UNI EN ISO 5555
Riferite per contestare le tecniche di campionamento e analisi; la Corte non ha ritenuto provata l'irregolarità tale da inficiare i risultati delle prove organolettiche.
Art. 43 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per sostenere la regolarità formale dei verbali di analisi redatti dall'Amministrazione doganale; la Corte ha ritenuto che la produzione del verbale sia conforme alla disciplina vigente.
Art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ricorda il limite di cassazione rispetto alla rivalutazione del merito: i motivi dedotti non sono fondati per carenza di specificità o perché attengono alla valutazione di fatti già accertati in doppia conforme di merito; deduzioni sulla mancanza di motivazione o vizi formali sono ritenute infondate o inammissibili.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamati in relazione alla declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30/01/2013.
Massime di principio
- Negli accertamenti organolettici disciplinati dal Regolamento n.2568/91 l'obbligo che una controanalisi sia svolta in uno "Stato membro" si applica solo agli Stati dell'Unione: per prodotti provenienti da Stati terzi (es. Tunisia) non sussiste l'obbligo che un panel sia riconosciuto nello Stato produttore.
- Il regime di perfezionamento attivo richiede che il prodotto importato abbia caratteristiche equivalenti a quello esportato; la diversità di qualità comporta la perdita del regime e l'applicazione dei dazi e delle sanzioni doganali.
- La mancanza nel verbale di analisi di una descrizione puntuale di tutte le operazioni tecniche non determina automaticamente la nullità degli accertamenti se il giudice di merito ha adeguatamente motivato che le procedure sono state rispettate e le risultanze sono affidabili.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito né una generica richiesta di ritrattazione degli accertamenti tecnici: i motivi devono indicare fatti controversi e decisivi non valutati, o errori di legge specifici.
- Contestazioni sulle modalità di campionamento o sull'uso di contenitori non sterilizzati devono essere provate in modo specifico e dimostrare l'effetto sui risultati; mere eccezioni generiche non inficiano le conclusioni dell'amministrazione.
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