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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09889/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006, fondato su metodo sintetico (redditometro), con il quale l’amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente un reddito di euro 400.000, ritenuto quale utile extracontabile distribuito da una società di cui egli era amministratore e socio unico e poi trasferito all’estero. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo non provata la tesi difensiva secondo cui il trasferimento di denaro all’estero sarebbe stato effettuato non in proprio, ma come fiduciario della società. La precedente ordinanza della Cassazione n. 37770/2022 aveva rigettato due motivi di ricorso e dichiarato inammissibile il terzo, volto a denunciare omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’assenza di utili distribuibili in capo alla società. Con il presente ricorso per revocazione il contribuente deduceva errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe erroneamente supposto l’esistenza di una distribuzione extracontabile di utili, fatto che la CTR non avrebbe accertato, e che l’ordinanza revocanda avrebbe male interpretato il contenuto della sentenza di merito. In sostanza, egli riproponeva la censura già svolta ex art. 360 n. 5 c.p.c., insistendo sul punto della mancanza di utili societari da distribuire e quindi della insussistenza del presupposto della ripresa a tassazione nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma si risolvesse in una contestazione valutativa e probatoria già esaminata nel precedente giudizio di legittimità: la CTR aveva accertato che il contribuente non aveva fornito la prova di avere agito come fiduciario della società, e da ciò aveva tratto la conseguenza che l’importo trasferito all’estero non fosse stato dimostrato come estraneo a utili extracontabili. Poiché il fatto asseritamente erroneamente percepito era comunque stato oggetto di discussione e di decisione, mancava il presupposto dell’errore revocatorio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; nel caso concreto la censura è stata reputata non riconducibile a un vero errore revocatorio.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio richiede la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale la decisione si sia pronunciata; non ricorre se il fatto è stato oggetto di discussione e valutazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La doglianza sul mancato esame di un fatto decisivo attiene al vizio di motivazione/omesso esame, ma non può essere trasformata in modo surrettizio in motivo di revocazione quando in realtà investe il merito dell’apprezzamento probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione si fondi sulla falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto processuale o storico non controverso; se il fatto è stato discusso dalle parti e valutato dal giudice, la revocazione è inammissibile.
  • Non è ammesso utilizzare la revocazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per riproporre, sotto diversa etichetta, censure di vizio motivazionale già esaminate in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di merito ritiene non provata la qualità di mero fiduciario del contribuente, può considerare non superata la presunzione fiscale relativa all’esistenza di utili extracontabili distribuiti, fermo restando che la censura su tale apprezzamento attiene al merito probatorio e non all’errore revocatorio.
  • La revocazione della decisione della Cassazione non è strumento per contestare l’interpretazione data dalla Corte agli atti di causa, se tale interpretazione è frutto di un apprezzamento già reso nel precedente giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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