Cassazione Penale, Sentenza n. 35420/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), affidato a otto motivi. I principali profili dedotti: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata dimostrazione che gli artifici e i raggiri abbiano preceduto e determinato l'atto di disposizione patrimoniale (pagamento di € 27.125,00); 2) tardiva proposizione della querela (eccezione sulla prescrizione/procedibilità ai sensi dell'art. 124 c.p.); 3) mancata ammissione della copia dell'assegno come prova (art. 190 c.p.p.); 4) mancata citazione/valutazione del teste Gennaro Domenico (art. 328 c.p.); 5) valutazione della consegna dell'assegno come elemento a favore dell'imputato (protesto/garanzia); 6) incoerenze temporali e di importo tra fattura e assegno che avrebbero reso la dinamica del pagamento estranea alla fattispecie contestata; 7) dichiarazioni del teste su pagamento in contanti e loro conflitto con atti del procedimento civile; 8) errata percezione e valutazione degli atti del procedimento civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per aspecificità (mancata produzione della querela nel ricorso). Ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nella truffa, gli artifici/raggiri devono precedere l'atto di disposizione patrimoniale che essi hanno indotto. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il pagamento (profitto) è avvenuto nel dicembre 2007 mentre gli artifici contestati (consegna assegno, posticipazioni, dissimulazione della titolarità e della provvista) sono successivi (2009 e 2010); la sentenza impugnata non ha individuato artifici anteriori al pagamento. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per il motivo che il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili. Altri motivi non sono stati esaminati per l’esito favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente per censurare motivazione, valutazione delle prove e violazioni di norme processuali.
ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento senza rinvio quando la Cassazione accerta che il fatto non sussiste; norme applicata per dichiarare estinta la responsabilità penale e revocare le statuizioni civili.
reato di truffa contestato
Definisce la fattispecie di truffa; la Corte richiama che gli artifici/raggiri devono essere causa dell'errore che determina l'atto di disposizione patrimoniale.
riferimento alla tardiva presentazione della querela
Norma che disciplina la querela per i reati procedibili a querela di parte; invocata dal ricorrente per eccepire la tardività della querela, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità.
riferimento alla ammissione della documentazione probatoria
Regola la produzione dei documenti e l'ammissione della prova documentale; il ricorrente lamentava la mancata ammissione della copia dell'assegno come prova.
riferimento alla mancata citazione del teste
Norma penale in materia di inducimento a rendere declaração mendace? (nota: nel testo si rimarca la violazione dell'art. 328 c.p. a titolo di censura processuale circa la mancata citazione/prova testimoniale), usata dal ricorrente per contestare la gestione della prova testimoniale.
principio giurisprudenziale (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero e Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, Donini)
Giurisprudenza citata che conferma il principio che gli artifici devono precedere l'atto di disposizione patrimoniale per integrare la truffa; se gli artifici sono successivi non integrano il reato.
giurisprudenza (Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, Mulieri; Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi)
Decisioni richiamate in tema di rinuncia alla prescrizione (effetti della rinuncia anticipata) e sul requisito di specificità del motivo in cassazione (onere di allegazione degli atti necessari).
Massime di principio
- Per integrare il reato di truffa (art. 640 c.p.), gli artifici e i raggiri devono antecedere e causare l'errore che induce la vittima all'atto di disposizione patrimoniale: se le condotte ingannevoli sono successive al pagamento o alla prestazione, non possono costituire il fondamento della truffa.
- In cassazione il ricorrente deve soddisfare l'onere di specificità: i documenti e gli atti che costituiscono il presupposto dell'eccezione (es. querela) vanno prodotti o comunque resi disponibili; l'omessa produzione può rendere inammissibile il motivo.
- La semplice fiducia preesistente della vittima o la sola volontà dell'agente che l'accordo non produca effetti giuridici non sostituiscono prove di artifici anteposti all'atto dispositvo; la Corte richiede una concreta indicazione di condotte ingannevoli anteriori.
- La produzione o la consegna di un titolo (assegno) come garanzia, se avvenuta dopo il fatto-reato contestato, non esclude automaticamente l'insussistenza della truffa, ma non può essere interpretata come elemento probatorio dell'induzione se cronologicamente successiva all'atto patrimoniale.
- Le incongruenze tra dichiarazioni in sede penale e atti civili devono essere valutate nel complesso: la mera esistenza di contrasti non conduce automaticamente all'inattendibilità del teste se non emerge un quadro probatorio univoco.
- La rinuncia anticipata alla prescrizione da parte del difensore è efficace e produce effetti al momento in cui la prescrizione sarebbe maturata, come richiamato dalla giurisprudenza citata.
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