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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35181/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 20 novembre 2025 della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la sentenza del 7 giugno 2024 del Tribunale di Treviso, con cui era stato dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada. Gli era stato contestato di avere guidato il 23 agosto 2020, a Santa Lucia di Piave, un’autovettura non di sua proprietà con un tasso alcolemico di 2,49 g/l alla prima prova e 2,43 g/l alla seconda, provocando un incidente. Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina sull’etilometro, sostenendo che le anomalie segnalate dal consulente difensivo e la mancata esecuzione di tutte le verifiche tecniche prescritte rendevano inattendibili le misurazioni; ha richiamato, tra l’altro, la numerazione progressiva degli scontrini, n. 233 e 234. Con il secondo motivo ha contestato sia l’accertamento dello stato di ebbrezza, ritenendo generici e incompatibili con i valori rilevati i sintomi descritti dall’operante, sia l’aggravante dell’incidente: secondo la ricostruzione difensiva, la fuoriuscita autonoma dalla carreggiata sarebbe dipesa esclusivamente da pioggia, scarsa visibilità, condizioni del manto stradale e conformazione della strada. Con il terzo motivo ha chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. o, in subordine, la determinazione della pena nel minimo, richiamando la natura contravvenzionale del reato, l’entità del danno, la condotta successiva, la sintomatologia e le condizioni atmosferiche e stradali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva esaminato i rilievi tecnici, rilevato dal libretto metrologico l’omologazione dello strumento e l’esito positivo della verifica primitiva, e spiegato perché la numerazione degli scontrini non dimostrasse l’omissione delle verifiche e perché non fosse stato indicato un concreto malfunzionamento nelle misurazioni effettuate. La censura sullo stato di ebbrezza è stata ritenuta inammissibile perché contrapponeva una diversa valutazione delle prove senza indicare incongruenze manifeste; i giudici di merito avevano considerato le due misurazioni, i sintomi, le dichiarazioni dell’imputato sull’assunzione di alcol e la condotta di guida. Anche la censura sull’aggravante è stata dichiarata inammissibile: per l’art. 186, comma 2-bis, cod. strada è sufficiente che lo stato di ebbrezza abbia concorso a determinare l’incidente, senza doverne essere la causa esclusiva. La Corte territoriale aveva escluso che pioggia e condizioni stradali costituissero causa esclusiva, eccezionale e inevitabile, valorizzando la conoscenza del tratto, l’assenza di frenate o manovre correttive e la prosecuzione del veicolo fuori carreggiata per quindici metri, fino a danneggiare una recinzione. La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il diniego era motivato dall’elevato tasso alcolemico, dalla perdita di controllo, dall’incidente e dal pericolo per terzi; il ricorrente non si era confrontato con tali elementi. È stata parimenti ritenuta manifestamente infondata la censura sulla pena: le attenuanti generiche erano state riconosciute e ritenute prevalenti sull’aggravante, mentre lo scostamento dal minimo era stato giustificato dall’elevato tasso alcolemico; la richiesta implicava una rivalutazione della commisurazione non consentita in cassazione. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada

    Ai fini della configurabilità dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è necessario che lo stato di ebbrezza costituisca la causa esclusiva dell’incidente, essendo sufficiente che abbia concorso alla sua determinazione.

    L’aggravante è configurabile quando lo stato di ebbrezza abbia contribuito causalmente all’incidente; la presenza di altri fattori non la esclude.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità dell’offesa valorizzando l’elevato tasso alcolemico, la perdita di controllo del veicolo, la causazione dell’incidente e il pericolo derivato dalla condotta anche per eventuali terzi.

    La particolare tenuità va valutata considerando complessivamente le concrete modalità del fatto e l’entità del pericolo; gli elementi valorizzati per negarla, se motivati, non possono essere superati dalla sola invocazione della natura contravvenzionale del reato o di circostanze favorevoli isolate.

  • art. 133 c.p.

    La censura si risolve, pertanto, nella richiesta di una diversa ponderazione degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., non consentita nel giudizio di legittimità.

    La richiesta di una nuova ponderazione degli elementi di commisurazione della pena non è ammissibile in cassazione quando si risolve in una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • L’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada non richiede che l’ebbrezza sia causa esclusiva dell’incidente: è sufficiente un suo concreto contributo causale. La presenza di pioggia o di condizioni stradali sfavorevoli non esclude l’aggravante se lo stato di alterazione ha inciso sulla perdita di controllo del veicolo.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione probatoria motivata dai giudici di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie; la censura deve individuare specifiche incongruenze o vizi della motivazione e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
  • La contestazione dell’affidabilità dell’etilometro non è sufficiente se ripropone in modo generico le valutazioni del consulente difensivo senza confrontarsi con gli accertamenti documentati e senza indicare un concreto malfunzionamento dello strumento nelle misurazioni contestate.
  • La particolare tenuità del fatto va apprezzata alla luce delle concrete modalità della condotta, dell’offesa e del pericolo prodotto; il diniego è adeguatamente motivato quando considera, tra l’altro, l’elevato tasso alcolemico, la perdita di controllo, l’incidente e il rischio per terzi.
  • La richiesta di rideterminare la pena sulla base di una diversa ponderazione degli elementi valutativi non è scrutinabile in cassazione quando sollecita una rivalutazione di merito e la decisione impugnata ha fornito una motivazione sulle ragioni dello scostamento dal minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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