Cassazione Civile, Ordinanza n. 07686/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto in ottemperanza l'esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva condannato la società resistente al pagamento delle spese di lite in suo favore, con distrazione delle somme in quanto procuratore antistatario. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza ritenendo, da un lato, che la sentenza fosse stata impugnata in cassazione e quindi non fosse ancora coperta da giudicato e, dall'altro, che non fosse estendibile alle spese di lite la disciplina dell'immediata esecutività e dell'ottemperanza prevista dall'art. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'esecutività immediata delle sentenze tributarie dovesse valere anche per la condanna alle spese in suo favore e che, comunque, il procuratore antistatario non avrebbe una posizione processuale autonoma rispetto al contribuente assistito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza era stata a sua volta impugnata in cassazione; successivamente la Suprema Corte, con ordinanza n. 17790/2022, ha cassato quella sentenza, con rinvio alla CTR per nuovi accertamenti sulle attività processuali e sulla liquidazione delle spese. Di conseguenza è venuto meno il titolo originario su cui era stato instaurato il giudizio di ottemperanza, anche alla luce dell'art. 336, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, essendo l'inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché la resistente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente ne sosteneva l'applicabilità anche alle statuizioni sulle spese di lite e al giudizio di ottemperanza; la Corte non ha accolto la censura, dichiarando però il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per affermare che la cassazione della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza fa venir meno il titolo originario sul quale si basava l'azione esecutiva/di ottemperanza.
Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012
Richiamata per il principio secondo cui, se nel corso del processo interviene un nuovo titolo che sostituisce quello originario, il giudice dell'esecuzione deve esserne reso edotto; in mancanza, il titolo originario non può essere posto a base dell'esecuzione.
Cass., Sez. 5, ord. n. 31732 del 07/12/2018
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma evocata nel ricorso come base dell'immediata esecutività delle sentenze tributarie.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma evocata nel ricorso come base del giudizio di ottemperanza in materia tributaria.
Massime di principio
- Quando il titolo posto a fondamento del giudizio di ottemperanza viene successivamente cassato, viene meno il presupposto stesso dell'azione esecutiva e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'azione di ottemperanza non può essere mantenuta se il titolo originario non è più efficace per effetto di una successiva decisione sostitutiva o caducatoria adottata nel medesimo processo.
- La sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione esclude il raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di cassazione della sentenza eseguita, rileva l'effetto sostitutivo/caducatorio delle pronunce di legittimità e la conseguente perdita di attualità del titolo esecutivo originario.
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