Cassazione Penale, Sentenza n. 37196/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di Bergamo, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza del condannato di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze: Corte d’appello di Brescia del 24 settembre 2025, Tribunale di Verona del 17 marzo 2024, Tribunale di Como del 10 novembre 2021 e Tribunale di Milano del 2 luglio 2021. Aveva determinato la pena complessiva in tre anni e due mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, assumendo come pena-base la pena complessiva di due anni di reclusione e 1.000 euro di multa già risultante dalla continuazione interna riconosciuta nella sentenza bresciana, e applicando ulteriori aumenti per i reati delle altre tre sentenze. Il condannato ha proposto un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 81, commi 1 e 2, c.p. e 671, comma 2, c.p.p.: ha censurato il superamento del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave e l’omessa individuazione della corretta pena-base, pari a un anno di reclusione e 500 euro di multa per il capo 13 della sentenza bresciana. Ha inoltre lamentato l’insufficiente motivazione degli aumenti per i reati satellite e la loro asserita incoerenza rispetto agli aumenti per la continuazione interna già applicati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla pena detentiva. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto scorporare i reati già riuniti in continuazione nella sentenza bresciana e assumere come pena-base quella inflitta per la violazione più grave, capo 13: un anno di reclusione e 500 euro di multa. Il limite del triplo era quindi pari a tre anni di reclusione e 1.500 euro di multa, fermo il concorrente limite della somma delle pene inflitte con le singole decisioni irrevocabili. La pena detentiva di tre anni e due mesi superava il limite di due mesi, mentre la multa di 1.400 euro vi rientrava. La Corte ha perciò annullato senza rinvio l’ordinanza limitatamente alla pena detentiva, rideterminata in tre anni di reclusione, lasciando ferma la multa di 1.400 euro. La doglianza sulla motivazione degli aumenti è stata assorbita nella parte diretta a ottenere la riduzione già disposta; per il resto è stata rigettata, perché gli aumenti per le sentenze di Verona e Como erano motivati, sia pure sinteticamente, in relazione a natura e consistenza dei fatti, e quello relativo alla sentenza di Milano era contenuto e non manifestamente incongruo, non richiedendo un’esposizione specifica e dettagliata. Dispositivo: annullamento senza rinvio nei limiti indicati e rigetto nel resto.
Norme richiamate
Ne consegue che, anche quando il vincolo della continuazione venga riconosciuto in sede esecutiva tra reati già giudicati con distinte decisioni irrevocabili, il limite del triplo deve essere calcolato con riferimento alla pena inflitta per la violazione più grave e non alla pena complessiva già determinata, nella sentenza posta a base del calcolo, per una pluralità di reati a loro volta unificati dal vincolo della continuazione.
Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il limite del triplo si calcola sulla pena inflitta per la singola violazione più grave, non sulla pena complessiva già risultante dalla continuazione interna riconosciuta in una delle sentenze.
il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile
La determinazione della pena in executivis deve rispettare congiuntamente il limite del triplo della pena per la violazione più grave e il limite costituito dalla somma delle pene inflitte con le singole decisioni irrevocabili.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Si tratta, infatti, di un intervento meramente correttivo, volto a ricondurre la sanzione entro il limite massimo consentito, che può essere compiuto direttamente in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite Gargiulo in un’ipotesi di superamento del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave.
La Corte di cassazione può correggere direttamente la pena senza rinvio quando l’intervento è meramente correttivo e consiste nel ricondurre la sanzione entro il limite legale.
quanto alla sentenza sub 4., l’aumento applicato, pari a mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, risulta contenuto e non manifestamente incongruo, sicché, in linea con il principio secondo cui non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata quando l’incremento sanzionatorio per il reato satellite sia di esigua entità, resta escluso ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.
Per un aumento di pena di entità esigua relativo a un reato satellite non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, purché l’incremento non sia manifestamente incongruo; in tal caso non emerge abuso della discrezionalità nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Quando il giudice dell’esecuzione riconosce la continuazione tra reati definiti con sentenze irrevocabili e la sentenza relativa alla violazione più grave ha già applicato la continuazione interna, deve scorporare i reati già unificati, individuare in concreto la violazione più grave e assumere come pena-base la pena inflitta per essa, applicando autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione nella sentenza posta a base del nuovo calcolo.
- Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la pena complessiva non può superare né il triplo della pena inflitta per la violazione più grave, né la somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile; i due limiti operano congiuntamente.
- Se la pena determinata in sede esecutiva supera il limite legale, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio limitatamente all’eccedenza e rideterminare direttamente la pena quando si tratta di un intervento meramente correttivo.
- Per aumenti di entità esigua applicati ai reati satellite non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata, purché l’incremento risulti contenuto e non manifestamente incongruo.
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