Cassazione Penale, Sentenza n. 28338/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per presunte violazioni processuali (assenza dell'imputato al giudizio di appello con rito cartolare, notifica del decreto di fissazione del giudizio solo ai difensori, contumacia/assenza non legittima), eccezione di incostituzionalità dell'art. 598-ter cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e doglianze di merito sulla sussistenza del dolo nel reato di rapina ex art. 628 cod. pen. (contestazione che l'impossessamento dei telefoni sia stato motivato da gelosia e che vi sia stata una scissione temporale tra violenza e appropriazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il ricorrente aveva partecipato a fasi processuali precedenti e si era reso irreperibile interrompendo i rapporti con i difensori, per cui la notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è risultata corretta e l'imputato era a conoscenza del procedimento. Perciò la questione di costituzionalità dell'art. 598-ter è irrilevante. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e reiterativo: i giudici di merito hanno motivato congruamente la sussistenza del dolo di rapina, rilevando che l'appropriazione dei telefoni con violenza e la minaccia costituiscono l'elemento materiale e l'intento di procurarsi un ingiusto profitto, indipendentemente dal movente iniziale. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rapina è stata ritenuta integrata: violenza e impossessamento della cosa altrui con proposito di procurarsi un ingiusto profitto; il movente (es. gelosia) è distinto dal dolo di appropriarsi del bene.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione del provvedimento presso il difensore è legittima quando la notifica all'imputato risulti inefficace; ciò è sufficiente a ritenere l'imputato informato se aveva già partecipato al processo e poi si è reso irreperibile.
artt. 178, 185, 420-quater, 598-ter cod. proc. pen.
Le censure di violazione di tali norme sono state esaminate ma ritenute ininfluenti: in particolare la presunta illegittimità derivante dall'art. 598-ter sollevata per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è stata dichiarata irrilevante perché il ricorrente era a conoscenza del processo.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevata la nomina di difensore d'ufficio in sede di primo grado; tuttavia la vicenda processuale complessiva dimostra la partecipazione iniziale dell'imputato e la successiva sua irreperibilità.
Disposta la condanna alle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
artt. 3 e 24 Cost.
La questione di costituzionalità basata su questi articoli è stata ritenuta irrilevante alla luce della prova che il ricorrente era a conoscenza del processo.
Massime di principio
- La notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., è efficacemente valida quando la notifica all'imputato è risultata inefficace; se l'imputato ha precedentemente partecipato al processo e poi si rende irreperibile, il giudice può ritenere che abbia voluto sottrarsi al procedimento.
- Per far valere un vizio di notifica o di mancata conoscenza del processo occorre fornire elementi concreti che giustifichino l'assenza di conoscenza; la mera affermazione è insufficiente.
- La sussistenza del dolo di rapina si valuta anche separando il movente iniziale dall'intento di procurarsi un ingiusto profitto: l'appropriazione mediante violenza o minaccia, anche se motivata da moventi diversi, integra la rapina se l'agente si propone di appropriarsi della cosa.
- Motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già decise in appello senza specificità e senza nuovo criterio di valutazione rischiano di essere dichiarati aspecifici e dunque inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare oneri economici aggiuntivi (spese e somme alla cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella presentazione del ricorso.
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