Cassazione Penale, Sentenza n. 13550/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza che aveva respinto l'istanza di dissequestro delle quote Sicav per i due terzi, limitando il dissequestro ad un terzo in quanto le quote risultavano cointestate a Lucia Cariolato, a Domenico Marchioro e a Daniela Marchioro. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che, nonostante la cointestazione formale, le quote erano nella sua esclusiva disponibilità (acquistate con sue somme prima del reato e con cedole versate su conto intestato solo a lei) e che la disponibilità ai fini del sequestro è questione di signoria di fatto sulla cosa, non coincidente necessariamente con la titolarità formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Vicenza per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva erroneamente valorizzato solo la formale cointestazione delle quote come indice di "disponibilità" ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, senza valutare se la ricorrente fosse l'effettiva detentrice e dominus delle quote. La Corte ha affermato che il terzo cointestatario può dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene e che il giudice del rinvio dovrà valutare in concreto tutti gli elementi probatori (es. modalità di acquisto, pagamento di cedole su conto personale, altri indici) per accertare la disponibilità esclusiva o meno delle quote sottoposte a sequestro.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
la nozione di disponibilità di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 postula "la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato"
La disponibilità ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca non coincide con la mera titolarità formale: rileva la signoria di fatto e il possesso effettivo. Un terzo cointestatario può dimostrare l'esclusiva disponibilità e ottenere la restituzione dei beni.
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che disciplina il reato di omesso versamento di ritenute certificate, per il quale è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca (reato ascritto a Domenico Marchioro).
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.)
Riferimento alla disciplina della confisca per sproporzione: la giurisprudenza riconosce che, in tema di beni in comunione o cointestati, chi dimostra di aver acquistato individualmente può essere considerato terzo titolare e opporsi al sequestro; principio utilizzato dalla Corte per sostenere analoghe tutele di terzi che dimostrino la reale titolarità.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma processuale che disciplina il motivo di ricorso in cassazione dedotto (violazione di legge), richiamata come base formale del gravame.
Norma che disciplina la competenza per il giudice del rinvio; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Vicenza competente ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La mera cointestazione formale di un bene non esclude che un cointestatario dimostri l'esclusiva disponibilità dello stesso: il giudice deve valutare la signoria di fatto e il possesso effettivo.
- In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il terzo che dichiara di essere estraneo al reato può fornire elementi probatori (modalità di acquisto, data di acquisto anteriore al reato, pagamento di dividendi/cedole su conto personale, documentazione bancaria) per ottenere la restituzione dei beni.
- Il giudice non può limitarsi ad attribuire efficacia decisiva al titolo formale: la cointestazione è un indizio apprezzabile ma va valutata insieme ad altre circostanze di fatto.
- Se il terzo dimostra di essere il reale dominus (interposizione inversa), il rimedio corretto è il dissequestro e la restituzione dell'intero bene; in caso di dubbio occorre un accertamento istruttorio in sede di merito.
- Le tutele previste per la confisca per sproporzione e per il sequestro finalizzato alla confisca convergono nel principio che beni nella disponibilità esclusiva di terzi in buona fede non devono essere assoggettati alla restrizione patrimoniale disposta per l'indagato.
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