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Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 1330 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IVA - Diritto alla detrazione - Contratto di appalto registrato - Necessità non sussiste.Idem - Descrizione dettagliata dei lavori in fattura - Necessità non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, tra l’altro, IVA per 4.000 euro relativa a lavori di ristrutturazione dello studio professionale, ritenendo non provata l’inerenza dell’operazione per la mancata registrazione del contratto di appalto, per l’assenza di documentazione bancaria del pagamento e per la descrizione sommaria dei lavori in fattura. Il contribuente sosteneva che la registrazione del contratto e la prova del pagamento non fossero requisiti necessari per la detrazione e che la fattura fosse comunque riferita a lavori realmente eseguiti presso l’immobile adibito a studio professionale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello sul punto relativo all’IVA, riconoscendo la detraibilità dei 4.000 euro. Ha stabilito che nessuna norma subordina la detrazione alla registrazione del contratto di appalto, essendo sufficiente il ricevimento e la registrazione della fattura relativa a un bene o servizio inerente all’attività economica. Ha inoltre ritenuto irrilevante sia la descrizione non dettagliata dei lavori, poiché la fattura indicava lavori di ristrutturazione eseguiti presso lo studio e non era contestata come falsa, sia la mancata prova del pagamento, che non incide sulla detraibilità dell’IVA in assenza di elementi di inesistenza dell’operazione. È stata invece respinta l’eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e sono rimasti fermi gli altri rilievi dell’accertamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972

    La detrazione è ammessa per l'imposta dovuta sulle operazioni attive quando diviene esigibile.

    Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone che l’imposta sia divenuta esigibile e che il bene o servizio acquistato sia inerente all’attività economica del soggetto passivo.

  • Art. 25, D.P.R. n. 633/1972

    Registrazione delle fatture.

    La fattura ricevuta deve essere registrata secondo le modalità previste dalla norma; la sentenza individua nella fattura registrata, e non nella registrazione del contratto di appalto, il presupposto documentale rilevante ai fini della detrazione.

  • Art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal contribuente in relazione al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta per le prestazioni di servizi.

  • Art. 10, comma 1, Legge n. 212/2000

    Principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    La relativa violazione è stata esclusa perché, nella fattispecie concreta, non era previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

  • Art. 2704 Codice civile

    Richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla data certa degli atti scritti nei confronti dell’Amministrazione, ma ritenuto non decisivo dalla Commissione per negare la detrazione IVA.

Massime di principio

  • La detrazione dell’IVA relativa a lavori o servizi non può essere negata soltanto perché il contratto sottostante non è registrato, se esiste una fattura regolare, registrata e riferita a un’operazione effettivamente eseguita.
  • La descrizione sintetica in fattura non esclude automaticamente l’inerenza: occorre valutare l’insieme degli elementi disponibili, tra cui il luogo di esecuzione, la natura dell’attività del contribuente, l’identità del prestatore e l’assenza di contestazioni concrete sull’inesistenza dell’operazione.
  • La prova del pagamento non costituisce, di per sé, un presupposto autonomo della detrazione IVA quando l’Amministrazione non dimostri che l’operazione sia inesistente o fittizia.
  • L’inerenza deve essere valutata in concreto, verificando il collegamento del bene o servizio con l’attività economica svolta, e non sulla base di formalità o omissioni documentali non previste espressamente dalla legge.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente obbligatorio in ogni procedimento tributario: occorre verificare se una specifica norma lo preveda per il tipo di accertamento eseguito.

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