Sentenza del 26/05/2016 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Vietato confondere frutta invernale con ortaggi estivi ai fini del ricarico da applicare a un grossista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva ricostruito induttivamente i ricavi dell’anno 2007 applicando percentuali di ricarico rilevate durante una verifica del luglio 2010 a un campione limitato di prodotti, estendendole anche a referenze non rilevate e a prodotti stagionalmente diversi. Contestava inoltre la deducibilità di premi riconosciuti ai clienti e utilizzava i redditi personali dei soci come elemento di supporto all’accertamento societario. La società sosteneva che il metodo fosse inattendibile, poiché non considerava le differenze tra stagioni, annate, varietà di prodotti e condizioni di mercato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento. Ha ritenuto che la ricostruzione dei ricavi non fosse sorretta da presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39 del DPR 600/1973. In particolare, non è stato ritenuto attendibile applicare a frutta e ortaggi invernali non referenziati i ricarichi di prodotti simili disponibili in estate, né presumere che le percentuali di ricarico fossero immutate tra il 2007 e il 2010. Sono stati annullati anche il recupero dei premi fedeltà, ritenuti sconti commerciali ex post normalmente praticati, e l’utilizzo del redditometro dei soci come prova dell’asserito maggior reddito societario. L’Agenzia è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973
Accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’Ufficio può discostarsi dalle scritture contabili, ma deve costruire un quadro indiziario concretamente attendibile, coerente e adeguatamente motivato. Un metodo basato su ricarichi stagionali e temporali non omogenei, estesi a prodotti non verificati, non soddisfa tali requisiti.
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Gli accertamenti possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività.
La norma non consente un accertamento automatico fondato su una semplice differenza tra ricavi dichiarati e ricavi stimati. Anche in assenza di applicabilità degli studi di settore, l’Ufficio deve rispettare gli standard probatori dell’accertamento analitico-induttivo.
Art. 62-bis, D.L. 331/1993
Gli studi di settore possono costituire elemento di supporto, ma il mero scostamento dai relativi risultati non è sufficiente. Occorre considerare le contestazioni del contribuente e motivare concretamente la gravità, precisione e concordanza della presunzione.
Art. 54, DPR 633/1972
Accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Il recupero IVA derivante dalla ricostruzione dei ricavi deve poggiare su una ricostruzione attendibile e adeguatamente provata; se viene meno la base presuntiva dei maggiori ricavi, viene meno anche il conseguente recupero IVA.
Massime di principio
- Nel commercio di prodotti fortemente stagionali, le percentuali di ricarico devono essere riferite, per quanto possibile, allo stesso periodo, alla stessa annata, alla stessa categoria e a condizioni commerciali comparabili.
- Non è sufficiente rilevare il prezzo di pochi prodotti in un determinato momento e applicare automaticamente quei ricarichi a prodotti non osservati, soprattutto se appartenenti a stagioni diverse.
- La dichiarazione del contribuente secondo cui il metodo di determinazione dei prezzi è rimasto analogo non prova, da sola, che siano rimaste identiche anche le percentuali di ricarico.
- Una ricostruzione analitico-induttiva deve spiegare e dimostrare la rappresentatività del campione, evitando ponderazioni che alterino il peso effettivo dei prodotti con margini diversi.
- La modesta entità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi ricostruiti può concorrere a escludere la gravità dell’incongruenza, ma va valutata insieme alla solidità complessiva del metodo.
- Premi fedeltà e sconti riconosciuti successivamente alla vendita possono essere deducibili se risultano coerenti con la prassi commerciale e con l’attività svolta, anche senza una preventiva formalizzazione dettagliata, purché adeguatamente documentati.
- Le presunzioni utilizzate per ricostruire il reddito personale dei soci non possono essere automaticamente sommate o utilizzate per rafforzare l’accertamento analitico-induttivo del reddito della società.
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