Cassazione Penale, Ordinanza n. 35178/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato, per quanto rileva in cassazione, la responsabilità dell'imputato per concorso in tentata rapina impropria, in un episodio nel quale, dopo la sottrazione di alcuni beni mobili (attrezzature e materiale ferroso), l'agente avrebbe aggredito con calci e pugni il personale delle Forze dell'Ordine intervenuto, al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e procurarsi l'impunità. Il difensore ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova del fine di assicurarsi il possesso dei beni sottratti, sostenendo che la motivazione fosse illogica e che la ricostruzione dei fatti fosse errata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., anche per difetto dell'elemento soggettivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esposte in appello e perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, essendo la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e giuridici. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale era già stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il terzo motivo è stato disatteso perché la Corte ha ritenuto congrua la motivazione con cui il giudice di merito aveva negato il beneficio della non menzione, richiamando il diniego della particolare tenuità del fatto e valorizzando, in sostanza, gli indici di cui all'art. 133 c.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o in doglianze meramente reiterative e non specifiche.
il motivo relativo alla qualificazione del fatto è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo il reato già estinto per prescrizione.
il beneficio della non menzione può essere negato valorizzando, in modo legittimo, elementi coincidenti con quelli rilevanti ai fini della particolare tenuità del fatto e degli indici di cui all'art. 133 c.p.
il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto idoneo a sorreggere anche il diniego del beneficio della non menzione.
gli indici di gravità del reato e della personalità dell'imputato sono richiamati come criteri legittimi per il diniego della non menzione.
in caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza una reale critica argomentata alla decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del fatto o degli elementi probatori, essendo tale attività riservata al giudice di merito quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente congrua.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando investe un reato già estinto per prescrizione e quindi non più suscettibile di utilità concreta per il ricorrente.
- Il diniego della non menzione nel casellario può essere legittimamente fondato sugli stessi elementi valutativi rilevanti ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto e, più in generale, sugli indici di gravità di cui all'art. 133 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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