Cassazione Civile, Ordinanza n. 08578/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di alcuni suoli edificatori siti nell'abitato di Potenza, destinati alla costruzione dell'autoparco ANAS, in relazione ai quali erano stati emessi tre decreti prefettizi del 22/06/1981, 07/04/1984 e 05/03/1987. I proprietari avevano ottenuto in primo grado la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno e al pagamento dell'indennità di occupazione per effetto dell'accessione invertita. In appello, e poi in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le domande e le eccezioni proposte per la prima volta nell'atto di riassunzione, sul rilievo che il giudizio di rinvio era delimitato dalle conclusioni già contenute negli atti di appello principale e incidentale. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con sei motivi: hanno denunciato, in sintesi, la violazione delle norme sul giudizio di rinvio, la mancata conformazione al principio di diritto enunciato dalla Cassazione sulla non novità delle domande riferite al terzo decreto prefettizio, l'erronea qualificazione come nuove delle domande riproposte in riassunzione, l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di interesse, la lesione del diritto di accesso al giudice e dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, nonché vizi nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non autosufficiente, perché non spiegava perché il giudice di rinvio avrebbe dovuto decidere direttamente sulle domande originarie. Ha poi affermato che il secondo motivo non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le richieste formulate in riassunzione perché non contenute nell'appello incidentale, mentre il precedente principio di diritto sulla non novità delle domande riguardava altra questione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si risolveva in una diversa lettura dell'atto di appello incidentale, non consentita in cassazione, e non scalfiva il rilievo decisivo della tardività delle ulteriori deduzioni. Il quarto motivo è stato respinto sul rilievo che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale e che l'appello incidentale era stato correttamente ritenuto inammissibile, poiché mirava solo a una modifica della motivazione senza contestare il quantum. Il quinto motivo, fondato sulla CEDU, è stato ritenuto generico e non idoneo a superare le regole processuali violate dagli stessi ricorrenti. Il sesto motivo, sulle spese, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola il giudizio di rinvio e i poteri del giudice designato dopo la cassazione con rinvio.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma nei limiti della questione effettivamente devoluta e della ratio della decisione rescindente.
nel giudizio di rinvio si applicano, per quanto compatibili, le regole del procedimento davanti al giudice di appello, ma entro i limiti fissati dalla decisione rescindente.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la vincolatività del principio di diritto e del giudicato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato in tema di specificità dei motivi di appello e devoluzione della causa.
richiamato per il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello, nella disciplina applicabile ratione temporis.
il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei motivi e l'indicazione autosufficiente degli atti e dei documenti rilevanti; la mancanza comporta inammissibilità.
l'interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile.
le spese seguono la soccombenza.
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti per dedurre una compressione del diritto di accesso al giudice, ma la censura è stata reputata generica e infondata nel contesto processuale della causa.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela del diritto di proprietà e alla quantificazione del ristoro, ma senza specifica e rituale censura delle statuizioni processuali rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma deve anche rispettare i limiti oggettivi e soggettivi del devolutum: non possono essere introdotte in riassunzione domande o eccezioni nuove rispetto a quelle già ritualmente devolute con gli atti di impugnazione.
- La deduzione di una violazione delle regole sul giudizio di rinvio o sull'appello è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o se si limita a contrapporre una diversa ricostruzione del contenuto degli atti processuali senza riportarne puntualmente il testo rilevante.
- L'interesse all'impugnazione richiede un'utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile: non è sufficiente la mera richiesta di correzione della motivazione se la parte non contesta la statuizione dispositivo-sostanziale e non potrebbe trarre alcun vantaggio pratico dall'accoglimento del gravame.
- La doglianza di violazione di diritti convenzionali non può essere utilizzata in modo generico per superare le preclusioni e i limiti processuali interni; occorre indicare in modo specifico quale statuizione processuale abbia impedito l'esame del merito e perché ciò integri effettivamente la lesione del diritto di accesso al giudice.
- In cassazione è necessario che il ricorso sia autosufficiente: chi censura l'interpretazione di un atto processuale deve trascrivere o comunque indicare con precisione il contenuto dell'atto e le parti decisive incompatibili con la lettura del giudice di merito.
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