Cassazione Civile, Ordinanza n. 35373/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5085/11/20, depositata il 23 ottobre 2020 e non notificata. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata domanda di estinzione del processo ai sensi della L. n. 197 del 2022, con dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate circa la regolarità della domanda. La decisione riguarda quindi la definizione agevolata della controversia pendente e le conseguenze sul giudizio di cassazione, oltre al profilo del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della regolare presentazione della domanda di definizione ex L. n. 197 del 2022 e del versamento degli importi dovuti, rilevando che, nelle controversie pendenti, il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio quando è già fissata la data della decisione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. In ordine al contributo unificato, ha richiamato il principio per cui l’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di estinzione per rinuncia/definizione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
Il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti comporta, nelle controversie pendenti, la dichiarazione di estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio se la data della decisione è già fissata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non in caso di estinzione del giudizio per definizione/ rinuncia.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle controversie pendenti rientranti nella definizione agevolata prevista dalla legge, il deposito della domanda e la prova del pagamento degli importi dovuti determinano l’estinzione del processo, purché la causa sia già fissata per la decisione.
- L’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è una misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non è estensibile alle ipotesi di estinzione del giudizio.
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