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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24788/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica, ritenendo che l'imputato, titolare del contratto di fornitura relativo ai locali di sua pertinenza, avesse alterato il contatore mediante l'apposizione di un magnete, così impedendo la registrazione dei consumi e procurandosi un ingiusto profitto con danno delle società erogatrici. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p., per motivazione apparente e rinvio acritico alla sentenza di primo grado, lamentando il mancato confronto con la richiesta di intervento dei tecnici Enel per una variazione contrattuale, con le deposizioni di testi difensivi che non avevano visto il magnete e con la documentazione fotografica sull'accessibilità del contatore da parte di terzi; 2) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio non sarebbe configurabile nella mera manomissione del contatore, ma solo nell'allaccio abusivo alla rete; 3) ancora in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., contestazione della validità della contestazione suppletiva dell'aggravante fatta dal pubblico ministero all'udienza del 6 luglio 2023, dopo la scadenza del termine di querela previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022, con conseguente dedotta improcedibilità del fatto; 4) violazione degli artt. 521 e 546 c.p.p. e dell'art. 625 c.p., per mancata risposta del giudice di appello alla doglianza sulla asserita mancata contestazione ritualmente descrittiva dell'aggravante del mezzo fraudolento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo decisivo il profilo della procedibilità. Ha affermato che, in tema di furto, decorso il termine di cui all'art. 85 d.lgs. 150/2022 senza proposizione di querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità ex art. 129 c.p.p.; nel caso concreto la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 6 luglio 2023 è stata reputata priva di efficacia, non potendo sanare la mancanza originaria di querela. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti; la Corte ha solo aggiunto, per completezza, che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio è configurabile anche nei casi di furto di energia mediante manomissione del contatore, ma tale rilievo non incideva sull'esito per la sopravvenuta improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    invocato dalla difesa come parametro del dovere di motivazione della sentenza, in relazione al dedotto vizio di motivazione apparente

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    aggravante della cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità; la Corte esclude che la sua contestazione suppletiva tardiva possa rendere procedibile d'ufficio il furto dopo la scadenza del termine per querela

  • art. 624, comma 3, c.p.

    nel testo vigente dopo il d.lgs. 150/2022, il furto aggravato è procedibile a querela, salvo i casi espressamente indicati in cui resta la procedibilità d'ufficio

  • art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022

    per i fatti commessi prima della riforma, stabilisce che il termine per querela decorre dal 30 dicembre 2022; decorso tale termine senza querela, opera la causa di non procedibilità

  • art. 124, comma 1, c.p.

    richiamato per individuare la durata del termine di tre mesi per proporre querela

  • art. 129 c.p.p.

    obbliga il giudice a rilevare immediatamente la causa di non procedibilità quando manca la querela

  • art. 517 c.p.p.

    richiamato nel confronto tra gli orientamenti sul potere del pubblico ministero di contestare l'aggravante dopo la scadenza del termine di querela

  • artt. 521 e 546 c.p.p.

    invocati per dedurre la mancata contestazione e la carenza di motivazione sul profilo dell'aggravante del mezzo fraudolento

Massime di principio

  • Nel furto divenuto procedibile a querela per effetto della riforma del 2022, se il termine per proporre querela decorre senza che la persona offesa presenti l'atto, il giudice deve immediatamente dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il furto procedibile d'ufficio non è idonea a superare la mancanza originaria di querela quando il termine ex art. 85 d.lgs. 150/2022 è già spirato.
  • La circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio ha natura valutativa e non si considera contestata in fatto solo perché l'imputazione descrive una generica sottrazione di energia; occorre un addebito che consenta di identificare il dato fattuale rilevante ai fini dell'aggravante.
  • Nei furti di energia elettrica, l'aggravante della destinazione a pubblico servizio può configurarsi anche in presenza di manomissione del contatore, perché ciò che rileva è la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio e non il solo dispositivo di misurazione; tuttavia tale verifica diventa irrilevante quando manca la querela e il reato è improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImputazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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