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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28966/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un istituto di credito aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento chiedendo l'ammissione di un credito di euro 291.842,17, indicato come saldo negativo di un rapporto di conto corrente intrattenuto con la società fallita dal 1984. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione per difetto di prova della completa evoluzione del rapporto, rilevando l'assenza degli estratti conto integrali per tutto il periodo e reputando non provato il saldo finale; aveva inoltre osservato che la mancata produzione era tanto più rilevante in presenza di contestazioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla commissione di massimo scoperto. In cassazione la società ricorrente ha chiesto la cassazione del decreto con due motivi, ma il testo della decisione non ne espone specificamente il contenuto; la Corte ha però affrontato d'ufficio il profilo preliminare della legittimazione all'impugnazione e della rappresentanza processuale, rilevando che il ricorso era stato proposto da soggetto diverso da quello indicato nel decreto impugnato e senza produrre le procure che avrebbero legittimato la rappresentanza di una diversa società in favore del soggetto che ha materialmente proposto il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la legittimazione all'impugnazione spetta solo a chi sia stato parte nel giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato e nei cui confronti il provvedimento risulti emesso; nel caso concreto il decreto era stato pronunciato nei confronti del Banco di Napoli s.p.a., mentre il ricorso era stato proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a., senza che fosse stata dedotta e documentata la vicenda giuridica che giustificasse la legittimazione ad impugnare. La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità per mancanza, agli atti, delle procure che avrebbero conferito a Intrum Italy s.p.a. il potere di proporre il ricorso in nome e per conto della società ricorrente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Il ricorso proposto da un soggetto che agisca come procuratore speciale deve essere sorretto dalla produzione dei documenti che dimostrano il potere rappresentativo; in mancanza, il ricorso è inammissibile perché non è verificabile la sussistenza e i limiti della rappresentanza processuale.

  • art. 372 c.p.c.

    I documenti idonei a giustificare la qualità di procuratore speciale possono essere prodotti anche in cassazione ai sensi di questa norma; se mancano, non è possibile verificare la legittimazione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta solo alla parte che abbia assunto tale qualità nel giudizio definito con il provvedimento impugnato e nei cui confronti il provvedimento sia stato pronunciato, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento stesso.
  • Se il ricorso è proposto da un soggetto diverso da quello indicato come parte soccombente nel provvedimento impugnato, esso è inammissibile salvo che venga dimostrata e documentata la vicenda giuridica che attribuisce la legittimazione ad impugnare.
  • Chi propone il ricorso per cassazione in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale deve produrre la documentazione che prova il potere rappresentativo; in mancanza, non è verificabile la capacità processuale e il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • La verifica della legittimazione all'impugnazione si compie sulla base del provvedimento impugnato, avendo riguardo al dispositivo e alla motivazione, senza che rilevi un eventuale diverso assetto delle parti emergente da documenti non idoneamente introdotti nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoConto corrente
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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