Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29896/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna per evasione già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) vizio in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e non erano stati specificamente dedotti in appello; comunque li ha ritenuti manifestamente infondati, perché dalla sentenza di primo grado, richiamabile nella logica della doppia conforme, risultava correttamente esclusa la tenuità del fatto in ragione di cinque allontanamenti ravvicinati dall'abitazione in cui il soggetto era ristretto, circostanza incompatibile con l'occasionalità della condotta anche in presenza di recidiva, e risultava altresì motivatamente accertata la volontarietà dell'allontanamento, sufficiente a integrare il dolo generico dell'evasione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta era reiterata più volte in un breve arco temporale e quindi non occasionale.

  • art. 606, ultimo comma, c.p.p.

    I motivi di ricorso, se non specificamente dedotti in appello, non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva è stata valorizzata come elemento ostativo alla qualificazione della condotta come occasionale.

  • art. 385 c.p.

    Il dolo del reato di evasione è generico e richiede la volontà dell'allontanamento dal luogo di restrizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure nuove, formulate in modo generico, che non siano state previamente sottoposte al giudice di appello.
  • Nel giudizio di cassazione, in presenza di "doppia conforme", la motivazione della sentenza di primo grado può integrare quella della sentenza impugnata ai fini del controllo di legittimità.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta sia reiterata più volte in un arco temporale ravvicinato, poiché ciò esclude l'occasionalità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • Nel reato di evasione è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione; non occorre una finalità ulteriore.
  • La recidiva e la reiterazione della condotta possono incidere negativamente sulla valutazione di occasionalità e, conseguentemente, sull'accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiReati stradaliProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.