Cassazione Civile, Ordinanza n. 33844/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasceva in ambito successorio. I figli del primo matrimonio sostenevano che alcuni beni immobili, formalmente intestati solo al padre, dovessero considerarsi anche di proprietà della madre defunta in forza di una comunione tra coniugi operante secondo la disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia. A loro avviso, i beni acquistati dal de cuius tra il 1959 e il 1971 sarebbero stati acquisiti grazie al fatto che la madre aveva destinato alla famiglia il ricavato della vendita di beni di sua esclusiva proprietà. In cassazione deducevano un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 215 c.c. nel testo previgente, lamentando che la Corte d'appello avesse invece richiamato l'art. 2140 c.c. e, per questo errore di inquadramento, non avesse ammesso la prova testimoniale dedotta, prova che sarebbe stata decisiva per dimostrare i presupposti della comunione invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, anche a voler prescindere dall'asserito riferimento non pertinente all'art. 2140 c.c., la Corte d'appello avesse comunque applicato correttamente i parametri della comunione universale/tacita fra coniugi secondo la disciplina previgente, escludendone motivatamente la sussistenza nel caso concreto. Ha inoltre osservato che la censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale, in realtà, investiva un apprezzamento di merito e non era stata proposta nei termini necessari, poiché i ricorrenti si erano limitati ad affermare in astratto l'ammissibilità della prova, senza dimostrarne la decisività; il giudice di merito, peraltro, aveva escluso la prova non per inammissibilità ma per irrilevanza, avendo già raggiunto un convincimento contrario. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo vigente prima della riforma del diritto di famiglia
è richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di una comunione tra coniugi; la Corte afferma che, comunque, la vicenda è stata esaminata con parametri pertinenti alla comunione universale fra coniugi secondo la disciplina previgente e che la sua sussistenza non è risultata provata
nel testo applicabile ratione temporis
la Corte d'appello lo aveva richiamato; la Cassazione osserva che, anche a prescindere dalla correttezza formale del richiamo, la decisione di merito ha comunque valutato la fattispecie secondo criteri coerenti con la comunione universale fra coniugi
necessità dell'atto scritto
viene richiamato per affermare, nella disciplina previgente, la rilevanza del requisito formale in relazione alla prova della comproprietà di un immobile
è indicata come riforma del diritto di famiglia rispetto alla quale va applicata la disciplina previgente rilevante nella controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Chi invochi, sotto la disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia, una comunione tra coniugi idonea a far sorgere la comproprietà di beni intestati solo all'altro coniuge ha l'onere di provarne rigorosamente i presupposti.
- La comunione coniugale tacita non può essere desunta dalla sola collaborazione familiare o dalla mera coesistenza del nucleo familiare, ma richiede atti o comportamenti univoci che manifestino la volontà di mettere in comune beni, utili, perdite e incrementi patrimoniali.
- Quando si controverte sulla comproprietà di un immobile nella disciplina previgente, il giudice può negare ingresso alla prova testimoniale se la censura non ne dimostra specificamente la decisività e se la mancata ammissione è giustificata dall'irrilevanza rispetto al convincimento già formato.
- Il vizio relativo alla mancata ammissione di mezzi istruttori non si esaurisce nella denuncia di violazione di legge, ma richiede una concreta deduzione del rilievo decisivo della prova rispetto ai fatti controversi.
- Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e selezionare quelle ritenute più idonee, senza essere tenuto a disporre ulteriore istruzione quando gli elementi già acquisiti siano sufficienti a fondare una decisione contraria alla tesi della parte.
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