Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17152/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che il diniego dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 fosse fondato solo sul dato ponderale della sostanza sequestrata, senza adeguata considerazione degli ulteriori elementi dedotti in appello e nei motivi aggiunti. Il testo indica che nella disponibilità dell'imputato erano stati rinvenuti complessivamente 100 grammi lordi di hashish e che erano stati valorizzati anche precedenti penali idonei a inferire uno stabile inserimento nel narcotraffico.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello non si era limitata al solo dato quantitativo, ma aveva valorizzato sia la consistenza ponderale della sostanza sia i precedenti penali dell'imputato, dai quali aveva desunto un inserimento stabile nel traffico di stupefacenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Disposizione sull'ipotesi di lieve entità, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato in ragione della quantità di droga e dei precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il dato quantitativo della sostanza può essere legittimamente valorizzato insieme ad altri elementi sintomatici, quali i precedenti penali e il contesto di stabile inserimento nel narcotraffico.
  • Il vizio di motivazione è insussistente quando la decisione di merito dia conto di una pluralità di indici fattuali rilevanti e non si fondi esclusivamente su un solo elemento.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una diversa lettura del materiale valutativo già scrutinato dai giudici di merito, senza evidenziare un effettivo travisamento o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.