Cassazione Civile, Ordinanza n. 07699/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docenti)
La controversia
La controversia riguardava un'impugnazione in materia di pubblico impiego scolastico, definita con ordinanza della Corte di cassazione su ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. Dal testo emerge che, dopo il deposito del ricorso, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato che non si insisteva più per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata da interventi normativi successivi che avevano previsto concorsi, anche straordinari, per l'ingresso in ruolo. Inoltre, per cinque ricorrenti erano state depositate e notificate dichiarazioni di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi dovuto stabilire gli effetti processuali di tali atti: per le ricorrenti che avevano formalmente rinunciato, il processo si è estinto; per le altre, la mera dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dal difensore munito di mandato speciale, è stata equiparata a rinuncia ex art. 390 c.p.c. ma, in assenza dei requisiti richiesti dal comma 3 nella disciplina ratione temporis applicabile, non ha prodotto estinzione bensì inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente alle ricorrenti che avevano formalmente rinunciato al ricorso; quanto alle restanti ricorrenti, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, ritenendo che la spontaneità della desistenza per fatti sopravvenuti giustificasse tale soluzione. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'estinzione non è contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 e che l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non rientra nella ratio sanzionatoria della norma.
Norme richiamate
La dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse, pur equiparabile alla rinuncia al ricorso, non determina l'estinzione del processo se non ricorrono i requisiti previsti dal comma 3 nella disciplina applicabile ratione temporis.
La mancata accettazione delle rinunce non impedisce, nel caso concreto, la compensazione integrale delle spese in ragione della spontanea desistenza per fatti sopravvenuti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del processo e, per quanto qui rileva, nemmeno all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse ad agire, diversa dall'inammissibilità per carenza originaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse producono effetti processuali distinti: la prima può estinguere il processo se rituale, la seconda, se non assistita dai requisiti richiesti, può determinare l'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
- L'interesse ad agire nel giudizio di impugnazione deve permanere fino alla decisione; se viene meno per fatti sopravvenuti, il ricorso diviene inammissibile anche se al momento della proposizione era ammissibile.
- La cessazione della materia del contendere richiede un mutamento sostanziale riconosciuto da entrambe le parti con conclusioni conformi; in mancanza, la dichiarazione unilaterale di sopravvenuta carenza di interesse non basta.
- In presenza di spontanea desistenza per fatti sopravvenuti, il giudice può compensare integralmente le spese di legittimità anche senza un'espressa istanza della parte resistente.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato in modo automatico all'estinzione del processo e richiede che l'esito rientri nell'ambito applicativo e nella ratio della norma sanzionatoria.
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