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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24365/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza fosse sorretta da motivazione sufficiente e non meramente apparente, e che non fosse ravvisabile la dedotta violazione di legge. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che il tribunale avesse motivato in modo erroneo o apparente il permanere dei presupposti per la proroga. La Corte ha tuttavia rilevato che il controllo di legittimità, in questa materia, è limitato alla violazione di legge e che la mancanza assoluta o meramente apparente di motivazione può integrare tale vizio, mentre non sono deducibili i soli vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta congrua: il giudice di merito aveva valorizzato la carriera criminale del ricorrente, il suo ruolo apicale in un'associazione mafiosa, l'attività attuale del gruppo criminale di riferimento, la lunga latitanza e il possesso di un arsenale al momento dell'arresto, ritenendo assente ogni segno di dissociazione e persistente il pericolo di collegamenti con il sodalizio criminale.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    comma 2-bis; comma 2-sexies

    La proroga del regime speciale può essere disposta per periodi successivi di due anni se non risulta la perdita della capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive; il sindacato di legittimità sulla decisione del tribunale di sorveglianza è limitato alla violazione di legge e alla mancanza assoluta o apparente di motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione è requisito autonomo e la sua totale assenza o apparenza integra violazione di legge censurabile in cassazione.

  • artt. 666 e 678 c.p.p.

    Richiamati per la forma camerale e il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nella verifica dei presupposti e della congruità del provvedimento.

  • legge 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2

    Ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 41-bis ord. pen. disciplinando la proroga del regime differenziato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di reclamo contro l'applicazione o la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e può investire anche la motivazione solo quando essa sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • Non è deducibile in cassazione, in materia di 41-bis, il mero vizio di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ove la decisione sia comunque comprensibile nella sua ratio decidendi.
  • Ai fini della proroga del regime differenziato, il giudice può valorizzare elementi quali carriera criminale, ruolo apicale nel sodalizio, perdurante operatività del gruppo, latitanza pregressa e possesso di armi, quando tali dati siano indicativi della persistente capacità di collegamento con l'associazione.
  • La mancanza di segni di dissociazione e la permanenza dell'operatività del gruppo criminale possono legittimare la conclusione che, cessate le restrizioni, il detenuto possa riallacciare e riattivare i contatti criminosi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in presenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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