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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8646 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato il diniego del rimborso IRAP. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, sostenendo che i giudici non avessero accertato concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, verificando la presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, capitali o lavoro altrui. Con il secondo motivo ha contestato l'insufficienza della motivazione, poiché la CTR aveva fondato la decisione sulla mancata prova che il professionista lavorasse sotto subordinazione, svolgesse attività soltanto occasionale o fosse sottoposto alla sorveglianza di un organo superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la decisione della CTR, che aveva individuato l'autonoma organizzazione nel solo fatto che il professionista non fosse subordinato o non svolgesse l'attività occasionalmente. L'IRAP, invece, richiede una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto all'attività personale del professionista, derivante da una struttura organizzativa autonoma. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese. Il rinvio dovrà verificare concretamente se il contribuente disponesse di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalesse in modo non occasionale di lavoro altrui.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    L'IRAP si applica all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Per i lavoratori autonomi l'autonoma organizzazione costituisce il presupposto essenziale dell'imposizione. Non basta esercitare professionalmente l'attività: occorre una struttura organizzativa autonoma rispetto al lavoro personale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c)

    Sono soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.

    L'inclusione dei professionisti tra i soggetti potenzialmente assoggettabili a IRAP non comporta automaticamente l'imposizione, che dipende comunque dall'effettiva presenza dell'autonoma organizzazione.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 49, comma 1

    Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

    Le attività professionali rientranti nel lavoro autonomo sono escluse dall'IRAP quando sono esercitate senza autonoma organizzazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 12109/2009

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    L'accertamento deve essere concreto e riferito alla struttura utilizzata dal professionista; la sola natura professionale dell'attività o la sua abitualità non sono sufficienti.

  • Cass. n. 15754/2008

    L'IRAP colpisce il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista.

    L'imposta riguarda la capacità produttiva aggiuntiva derivante da fattori organizzativi esterni, come collaboratori, dipendenti, supporti tecnici e logistici o prestazioni di terzi.

  • Cass. n. 10240/2010

    La sola disponibilità di uno studio e delle attrezzature minime indispensabili, in assenza di personale dipendente, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione.

    Lo studio professionale e gli strumenti ordinari necessari all'attività non determinano automaticamente l'assoggettamento a IRAP.

  • Cass. n. 9692/2012

    Non sono soggetti a IRAP i proventi percepiti per attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri.

    La struttura deve fare capo al professionista anche sotto il profilo organizzativo; l'utilizzo di strutture altrui non costituisce, da solo, autonoma organizzazione del lavoratore.

Massime di principio

  • Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché esercita abitualmente un'attività autonoma o appartiene a una categoria professionale normalmente assoggettabile all'imposta.
  • Il criterio decisivo è la presenza di una struttura organizzativa autonoma che produca una capacità aggiuntiva rispetto al lavoro personale del professionista.
  • L'autonoma organizzazione può sussistere, in particolare, quando sono impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoratori dipendenti o collaboratori in modo non occasionale.
  • La disponibilità di uno studio e delle attrezzature ordinarie necessarie all'esercizio della professione, in assenza di personale e di altri fattori organizzativi rilevanti, non è normalmente sufficiente.
  • L'utilizzo di locali, strumenti o strutture messi a disposizione da terzi non dimostra da solo l'esistenza di un'organizzazione autonoma del professionista.
  • Il giudice deve valutare concretamente entità, quantità e valore dei beni e del lavoro altrui, motivando in modo specifico la decisione; non può fondarsi soltanto sul fatto che il professionista non sia subordinato o svolga l'attività in modo abituale.

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