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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30547/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino (06/07/2023). Esposito contestava la configurabilità del reato di riciclaggio (mancanza dell'elemento oggettivo di occultamento/ostacolo e dell'elemento soggettivo) e l'esclusione del suo concorso nei furti; sosteneva inoltre l'errata applicazione dell'aggravante della minorata difesa. Torrini chiedeva la riqualificazione dei reati da furto aggravato in appropriazione indebita (per il diverso ruolo di promotore finanziario) e contestava il calcolo della pena, in particolare l'aumento per continuazione che avrebbe computato reati per i quali era intervenuta sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela o prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Esposito e ha confermato la sua condanna per riciclaggio (ricostruzione ritenuta fondata dalla Corte: trasferimenti di denaro da conto di terzi a conto di Esposito e successivo riversamento su conto societario, con elementi indiziari idonei a provare la consapevolezza). Per Torrini la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente agli errori nel calcolo della pena per la continuazione: ha annullato senza rinvio la parte della pena relativa ai capi 4) e 9) (reati satellite) e ha rideterminato la pena residua in 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 900,00 di multa. Ha inoltre disposto la condanna di Esposito al pagamento delle spese del procedimento e, per la sua inammissibilità, a un'ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; non sono state liquidate spese alle parti civili per mancanza di contributo effettivo alla decisione in sede di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    menzionato nella motivazione come norma del reato di riciclaggio; richiamato anche il quinto comma sul possibile autoriciclaggio

    La Corte conferma che il riciclaggio si realizza anche con condotte idonee ex ante a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza delittuosa (criterio dell'idoneità astratta al momento dell'operazione). Il trasferimento di denaro da un conto a un altro intestato a terzi costituisce tipica modalità di ostacolo e può integrare il reato; è sufficiente il dolo eventuale.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Regola l'aumento di pena per la continuazione; la Corte ha escluso l'aumento computato in relazione a reati per i quali è intervenuta sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela e ha corretto il calcolo nella determinazione complessiva della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio; applicata per eliminare la pena relativa ai capi 4) e 9) di Torrini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per applicare le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso di Esposito (condanna al pagamento delle spese e dell'ammenda alla cassa delle ammende).

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (modificato da d.l. 30/12/2023, n. 215 conv. L. 23/02/2024, n. 18)

    Norme e disposizioni regolanti la possibilità di trattazione scritta (rito camerale) in Cassazione e l'utilizzo del procedimento scritto in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto in forma scritta in mancanza di istanza di discussione orale.

Massime di principio

  • Per il reato di riciclaggio va valutata l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita: il semplice trasferimento di denaro tra conti intestati a terzi può integrare il reato anche se le operazioni risultano tracciabili.
  • Il dolo eventuale è sufficiente per affermare la responsabilità per riciclaggio: la consapevolezza della concreta possibilità che il denaro derivi da reato può essere desunta dalle circostanze (tempi, modalità dei trasferimenti, rapporti tra le persone coinvolte, incongruenze nelle spiegazioni).
  • La distinzione tra furto aggravato e appropriazione indebita si basa sulla disponibilità giuridica delle somme (esistenza di una delega vincolante); l'assenza di delega e la disponibilità materiale ma non giuridica portano alla qualificazione come furto.
  • In caso di calcolo delle pene per continuazione, non devono essere computati ai fini dell'aumento reati per i quali è intervenuta sopravvenuta improcedibilità (es. difetto di querela) o altre cause estintive; errori in tale computo possono portare ad annullamento parziale della pena.
  • La cassazione può annullare senza rinvio per vizi di determinazione della pena in presenza di errori specifici; però l'inammissibilità del ricorso su capi ritenuti 'più gravi' può precludere il rilevamento della prescrizione sopravvenuta per gli stessi reati già giudicati con giudicato parziale.
  • Nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato solo se ha effettivamente contribuito alla decisione con memorie o altri atti scritti.

Testo integrale

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