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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51077/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione, ai sensi dell'art.28 del d.lgs. 159/2011, della confisca di prevenzione di un immobile intestato a loro in Agropoli, allegando come "nuove" prove i tabulati INPS attestanti redditi e posizioni contributive dal 1987 fino all'epoca di edificazione dell'immobile. Sostenevano che tali documenti dimostravano l'incompletezza ed errore degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza nel giudizio di prevenzione e che quelle prove, pur preesistenti, erano state incolpevolmente scoperte successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e genericità, confermando il criterio della Corte di appello: la documentazione INPS era preesistente e accessibile prima della conclusione del procedimento di prevenzione e pertanto non costituisce "prova nuova" ai sensi dell'art.28, salvo che non sia provata un'impossibilità non imputabile ai ricorrenti di dedurla tempestivamente. L'errore degli investigatori non è stato ritenuto causa di forza maggiore giustificativa dell'omissione. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 28, Decreto Legislativo 159/2011

    La revocazione per "prove nuove" è ammessa solo se la prova si è formata dopo la conclusione del procedimento oppure, se preesistente, è stata ignorata senza colpa dall'interessato e quindi indeducibile nel giudizio; le prove deducibili ma non dedotte non sono "nuove", salvo forza maggiore che renda impossibile la tempestiva deduzione.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi invocati in cassazione (violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) sono stati valutati dalla Corte: il ricorso non confuta efficacemente la base fattuale del provvedimento impugnato e risulta aspecifico, quindi non consentito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare anche la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sezioni Unite, SU n.43668, 26 maggio 2022

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce la nozione di "prova nuova" per le revoche: è rilevante anche la prova preesistente se incolpevolmente scoperta dopo la definizione della misura; tuttavia non è prova nuova ciò che era accessibile e deducibile nel giudizio, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di dedurla per cause non imputabili a lui.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione ex art.28 d.lgs.159/2011 la "prova nuova" deve essersi formata dopo la conclusione del procedimento o, se preesistente, deve essere provato che sia stata incolpevolmente ignorata dall'interessato.
  • Documenti preesistenti e accessibili (es. posizioni contributive INPS intestate alla parte) in linea di principio non costituiscono prova nuova se potevano essere dedotti nel giudizio originario; l'errore degli investigatori non giustifica di per sé l'omissione del titolare.
  • Il ricorrente ha l'onere di dimostrare quando e come ha acquisito la nuova prova e perché non poteva ottenerla prima (prove di "forza maggiore" o ostacoli oggettivi).
  • Ricorsi generici che non confutano puntualmente la motivazione di merito rischiano l'inammissibilità; è fondamentale articolare in modo specifico e provato l'elemento di novità e l'incolpevole ignoranza.
  • Le conseguenze della inammissibilità possono comprendere la condanna alle spese e sanzioni a favore della cassa delle ammende quando ricorra colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.

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