Cassazione Penale, Sentenza n. 51077/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione, ai sensi dell'art.28 del d.lgs. 159/2011, della confisca di prevenzione di un immobile intestato a loro in Agropoli, allegando come "nuove" prove i tabulati INPS attestanti redditi e posizioni contributive dal 1987 fino all'epoca di edificazione dell'immobile. Sostenevano che tali documenti dimostravano l'incompletezza ed errore degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza nel giudizio di prevenzione e che quelle prove, pur preesistenti, erano state incolpevolmente scoperte successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e genericità, confermando il criterio della Corte di appello: la documentazione INPS era preesistente e accessibile prima della conclusione del procedimento di prevenzione e pertanto non costituisce "prova nuova" ai sensi dell'art.28, salvo che non sia provata un'impossibilità non imputabile ai ricorrenti di dedurla tempestivamente. L'errore degli investigatori non è stato ritenuto causa di forza maggiore giustificativa dell'omissione. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 28, Decreto Legislativo 159/2011
La revocazione per "prove nuove" è ammessa solo se la prova si è formata dopo la conclusione del procedimento oppure, se preesistente, è stata ignorata senza colpa dall'interessato e quindi indeducibile nel giudizio; le prove deducibili ma non dedotte non sono "nuove", salvo forza maggiore che renda impossibile la tempestiva deduzione.
I motivi invocati in cassazione (violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) sono stati valutati dalla Corte: il ricorso non confuta efficacemente la base fattuale del provvedimento impugnato e risulta aspecifico, quindi non consentito.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare anche la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Sezioni Unite, SU n.43668, 26 maggio 2022
Giurisprudenza richiamata che chiarisce la nozione di "prova nuova" per le revoche: è rilevante anche la prova preesistente se incolpevolmente scoperta dopo la definizione della misura; tuttavia non è prova nuova ciò che era accessibile e deducibile nel giudizio, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di dedurla per cause non imputabili a lui.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione ex art.28 d.lgs.159/2011 la "prova nuova" deve essersi formata dopo la conclusione del procedimento o, se preesistente, deve essere provato che sia stata incolpevolmente ignorata dall'interessato.
- Documenti preesistenti e accessibili (es. posizioni contributive INPS intestate alla parte) in linea di principio non costituiscono prova nuova se potevano essere dedotti nel giudizio originario; l'errore degli investigatori non giustifica di per sé l'omissione del titolare.
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare quando e come ha acquisito la nuova prova e perché non poteva ottenerla prima (prove di "forza maggiore" o ostacoli oggettivi).
- Ricorsi generici che non confutano puntualmente la motivazione di merito rischiano l'inammissibilità; è fondamentale articolare in modo specifico e provato l'elemento di novità e l'incolpevole ignoranza.
- Le conseguenze della inammissibilità possono comprendere la condanna alle spese e sanzioni a favore della cassa delle ammende quando ricorra colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.
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