Cassazione Civile, Ordinanza n. 27046/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito dalla Giunta comunale per la redazione del piano di bonifica di alcune aree inquinate. Dopo che in un primo giudizio erano stati emessi decreti ingiuntivi per il compenso e poi revocati, i professionisti agirono nei confronti del dirigente comunale, in via personale, ai sensi della disciplina sulle spese fuori bilancio degli enti locali, sostenendo che il funzionario avesse consentito l’esecuzione della prestazione pur in assenza di una valida convenzione e della copertura finanziaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistente la responsabilità personale del dirigente. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, escludendo la responsabilità del funzionario perché i professionisti avrebbero saputo che mancava la copertura finanziaria e avrebbero potuto non eseguire la prestazione in mancanza della relativa comunicazione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione e falsa applicazione della disciplina sulle spese fuori bilancio, sostenendo che la responsabilità del funzionario ex art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 77/1995 prescinde dalla comunicazione della copertura finanziaria e che il verbo "consentire" comprende anche il lasciare fare, assecondare o non ostacolare; 2) nullità della sentenza per contrasto irriducibile e motivazione apparente, poiché la Corte territoriale avrebbe oscillato tra assenza di ordine e esistenza di un formale invito; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. per non avere valorizzato la mancata contestazione dei fatti allegati; 4) violazione degli artt. 345 e 190 c.p.c. per asserita introduzione di nova in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha ritenuto errata l’interpretazione della disciplina sulle spese degli enti locali data dalla Corte territoriale: la novella del 1997 non ha eliminato la possibilità di far valere la responsabilità del funzionario che abbia "consentito" la prestazione; il termine va inteso in senso ampio, comprensivo del lasciar fare, assecondare o non ostacolare, e la facoltà del terzo di non eseguire la prestazione in mancanza della comunicazione della copertura finanziaria non si traduce in un obbligo di astensione né esclude la responsabilità del funzionario se la prestazione sia comunque stata consentita. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
La responsabilità personale del funzionario per la controprestazione sorge quando egli abbia consentito l’esecuzione della prestazione in violazione delle regole di contabilità pubblica; il verbo "consentire" va inteso in senso ampio, come lasciar fare, non ostacolare, assecondare o cooperare, e non richiede un formale atto di iniziativa o un intervento determinante.
È richiamato come trasposizione della precedente disciplina sulle spese fuori bilancio degli enti locali.
art. 23, comma 4, d.l. n. 66 del 1989
Costituisce il precedente normativo di riferimento, sostanzialmente riprodotto nella disciplina successiva, da interpretare nel senso sopra indicato.
La modifica del 1997 non è stata ritenuta innovativa nel senso di restringere la responsabilità del funzionario; ha solo dettagliato gli obblighi informativi e lasciato fermo il meccanismo di responsabilità del comma 4.
art. 37, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 77/1995
È richiamato nella formulazione del comma 4 come limite alla controprestazione imputabile al funzionario.
art. 55, comma 5, L. 8 giugno 1990, n. 142
È richiamato quale fonte della necessaria attestazione di copertura finanziaria.
È invocato per la dedotta nullità della sentenza per contrasto irriducibile e motivazione apparente, motivo non esaminato perché assorbito.
È richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. per la censura sulla valutazione delle prove e della non contestazione, ma il motivo è assorbito.
È richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per la censura sulla valutazione delle prove, ma il motivo è assorbito.
È invocato per la mancata contestazione dei fatti allegati; il motivo è stato dichiarato assorbito.
È invocato per il divieto di nova in appello; il motivo è stato dichiarato assorbito.
È invocato insieme all’art. 345 c.p.c. per la censura sull’introduzione di nuove allegazioni in appello; motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza e di violazione di norme processuali.
Massime di principio
- In materia di spese fuori bilancio degli enti locali, la responsabilità personale del funzionario verso il terzo può sorgere anche se il contratto con l’ente non si sia perfezionato validamente, purché il funzionario abbia consentito l’esecuzione della prestazione in violazione delle regole di contabilità pubblica.
- Il verbo "consentire" non va inteso in senso restrittivo come formale autorizzazione o iniziativa decisiva, ma in senso ampio, comprensivo di qualsiasi condotta di assenso, tolleranza, assecondamento o mancata opposizione che renda possibile la prestazione.
- La comunicazione al terzo della copertura finanziaria e dell’impegno contabile è un obbligo informativo del responsabile del servizio, la cui mancanza attribuisce al terzo la facoltà di non eseguire la prestazione; tale facoltà non si converte però in un obbligo di non eseguire né esclude di per sé la responsabilità del funzionario se questi abbia comunque consentito la prestazione.
- La modifica normativa del 1997 non ha eliminato la continuità applicativa della disciplina sulla responsabilità personale del funzionario per le prestazioni effettuate in assenza delle condizioni di legge; va quindi evitata un’interpretazione che svuoti di contenuto il comma sulla controprestazione diretta verso il funzionario.
- Quando il giudice di merito interpreta in modo erroneo la portata della norma sostanziale e, per effetto di tale errore, svaluta prove rilevanti sulla condotta del funzionario, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla luce del corretto significato della disposizione.
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