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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31841/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva riformato la sentenza di primo grado escludendo la continuazione e rideterminando la pena per il reato di circonvenzione d'incapace. I motivi dedotti sono: (1) violazione di legge per presunta inammissibilità della non acquisizione di documenti costituiti dalle dichiarazioni rese dalle persone offese al giudice tutelare, contestando la decisione della corte di appello che aveva ritenuto non impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istruttoria del giudice di primo grado; (2) vizio di motivazione e violazione di legge circa la valutazione delle prove orali e documentali in relazione alla sussistenza della deficienza psichica delle vittime e della riconoscibilità di tale stato; (3) carenza o contraddittorietà della motivazione sull'elemento oggettivo patrimoniale, sostenendo che le operazioni erano svolte con il consenso e la sottoscrizione delle persone offese; (4) critica alla valutazione della revoca della delega bancaria come condotta di induzione, ritenendola azione di tutela patrimoniale da parte delle vittime; (5) vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella quantificazione della pena e del risarcimento, lamentando incoerenza tra riduzione della pena e mantenimento dell'ammontare del risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello: l'ordinanza istruttoria non risultava specificamente impugnata unitamente alla sentenza e la documentazione non era documento sopravvenuto o scoperto dopo la sentenza di primo grado; inoltre le dichiarazioni rese davanti al giudice tutelare costituiscono prova dichiarativa non idonea ad assumere il carattere di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. Per gli altri motivi la Corte ha considerato che si trattava di una mera rivalutazione delle risultanze di merito non sindacabile in cassazione, atteso che la motivazione della corte d'appello era adeguata, logica e non contraddittoria. Quanto all'ultima doglianza, la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata riduzione del risarcimento poiché la riduzione della pena è derivata da una diversa ricostruzione giuridica (unificazione dei fatti in un unico fatto) che non ha modificato gli elementi fattuali e il danno subito dalle vittime. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come titolo per impugnare ordinanze connesse alla sentenza; la Corte rileva che l'impugnazione deve essere specifica e individuare il vizio in modo da consentire il controllo, non potendosi desumere implicitamente da motivi generici.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente in ordine ai requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte osserva che anche i vizi dell'ordinanza impugnata unitamente alla sentenza devono rispettare il requisito della specificità.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma sulla impugnazione per omessa assunzione di prova decisiva in Cassazione; la Corte ricorda che tale rimedio è possibile solo per prove sopravvenute o per prove che riguardino fatti certi e non per mezzi dichiarativi il cui valore debba essere confrontato con altra prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 62-bis cod. pen. (riforma d.l. 23/05/2008 n.92, conv. L. 24/07/2008 n.125)

    Richiamato nella giurisprudenza citata per il principio secondo cui il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte lo utilizza per giudicare corretta la negativa valutazione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Un'ordinanza interlocutoria rigettiva di prova si deve impugnare con specificità: in appello (e in cassazione se impugnata unitamente alla sentenza) deve risultare chiaramente quale provvedimento e quale vizio si contestano; la mera connessione tematica non è sufficiente.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammessa solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; documenti già esistenti non giustificano, di regola, la rinnovazione.
  • In Cassazione non è consentito un libero riesame delle valutazioni di merito sulle prove e sulla credibilità delle persone offese o dei testi: è sindacabile solo la presenza di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Le prove dichiarative (dichiarazioni di terzi o documenti contenenti dichiarazioni) difficilmente assumono rango di prova decisiva ai fini dell'art. 606 c.p.p.; la loro mancata acquisizione è impugnabile in cassazione solo in casi eccezionali (per esempio prova sopravvenuta o effetto determinante su fatto certo).
  • La ristrutturazione giuridica del fatto che porta a una diversa quantificazione della pena (es. esclusione della continuazione) non determina necessariamente la riduzione del risarcimento patrimoniale, se i fatti materiali e il danno alle vittime restano invariati.
  • Un ricorso per cassazione privo di specificità o che si limiti a ripetere motivi già respinti in appello è, di norma, inammissibile e può comportare condanna per spese e, in presenza di colpa, somme alla Cassa delle ammende.

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