Cassazione Civile, Ordinanza n. 13136/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio emetteva due avvisi di accertamento per IRES 2009 e 2010, contestando alla società italiana di avere prestato, in favore della capogruppo statunitense, garanzie reali per un finanziamento ottenuto dal gruppo senza percepire un corrispettivo espresso. L'Amministrazione riteneva che l'operazione fosse priva di valide ragioni economiche e applicava l'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 (transfer pricing), determinando un 'valore normale' della garanzia con il metodo CUP e recuperando a tassazione un maggior reddito imponibile. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso della società; la CTR invece accoglieva gli appelli, annullando gli avvisi. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 110, commi 2 e 7, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità del transfer pricing alle operazioni infragruppo prive di corrispettivo tecnico e avrebbe dovuto valorizzare il prezzo/corrispettivo normalizzato; 2) violazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., contestando l'accertamento della CTR sul costo/tasso della garanzia e sostenendo che il 22% indicato era il valore complessivo di tutte le garanzie del gruppo, mentre per la sola società italiana il tasso era il 3,13%; 3) violazione dell'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, assumendo che le prestazioni di garanzia infragruppo siano comunque atti a titolo oneroso e quindi rientrino nella disciplina del valore normale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili i primi due motivi, ma li ha esaminati congiuntamente al terzo e li ha giudicati infondati. Ha affermato che, nelle operazioni infragruppo, la gratuità o onerosità deve essere apprezzata in senso economico sostanziale, tenendo conto anche di utilità indirette e dei vantaggi compensativi; in presenza di valide ragioni economiche e di un interesse della capogruppo al successo economico delle società del gruppo, la disciplina del transfer pricing non si applica. Ha quindi condiviso l'accertamento di merito della CTR, secondo cui la società aveva dimostrato le ragioni commerciali interne al gruppo e il vantaggio economico indiretto dell'operazione. Conseguentemente il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 110, commi 2 e 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disciplina del transfer pricing richiede la verifica del valore normale delle operazioni infragruppo, ma non si applica quando la prestazione è giustificata da valide ragioni economiche e da un interesse del gruppo, anche in presenza di vantaggi indiretti anziché di un corrispettivo tecnico immediato.
L'onere della prova grava sulla parte che deduce la sussistenza o l'insussistenza dei presupposti fiscali contestati; nel caso concreto la società ha assolto l'onere di dimostrare le ragioni commerciali interne al gruppo, sicché la ripresa fiscale non poteva essere mantenuta.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione dei documenti contabili e dei dati di bilancio, ma senza accoglimento della censura in cassazione.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'Amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura Generale.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo, il concetto di gratuità o di onerosità va valutato in chiave economico-sostanziale, considerando l'intero assetto dell'operazione e non il solo singolo atto negoziale.
- La disciplina del transfer pricing presuppone il confronto con operazioni comparabili tra soggetti indipendenti, ma può essere esclusa quando il contribuente dimostri valide ragioni commerciali interne al gruppo e un'utilità, anche indiretta, derivante dall'operazione.
- In materia di transfer pricing, l'Amministrazione deve allegare e provare i presupposti della ripresa a tassazione; il contribuente può superarla dimostrando la conformità dell'operazione a ragioni economiche di gruppo o l'aderenza alle condizioni di mercato.
- La valutazione sull'esistenza di valide ragioni economiche e sul vantaggio compensativo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- La presenza di un corrispettivo immediato non è elemento esclusivo per qualificare fiscalmente l'operazione: rilevano anche vantaggi indiretti, come il mantenimento della continuità aziendale e la salvaguardia della sopravvivenza della controllata.
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