Cassazione Civile, Ordinanza n. 16859/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il recupero del Canone Iniziative Pubblicitarie relativo all’annualità 2013, emesso nei confronti di una società operante nel settore della pubblicità per impianti risultanti nella Nuova Banca Dati del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune. La società aveva contestato la pretesa deducendo di avere già rimosso nel 2012 gli impianti indicati come "senza scheda", di aver corrisposto il canone solo per gli impianti effettivamente presenti e di non essere tenuta al pagamento per quelli non più esistenti; aveva inoltre censurato aumenti del canone, carenza di motivazione dell’avviso e violazione dei principi di buona fede, collaborazione e Statuto del contribuente. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo decisiva, ai fini del canone, l’effettiva realizzazione degli impianti e non la sola presenza in banca dati o il rilascio dell’autorizzazione. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e illogicità, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ignorato che la pretesa era giustificata dalla presenza degli impianti in banca dati e dalla mancata comunicazione di rimozione, oltre che da atti amministrativi e giudiziari successivi che deporrebbero per l’esistenza degli impianti; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. e illogicità, lamentando che il giudice di appello avesse omesso di valutare una diffida del 4 febbraio 2014, prodotta in giudizio, dalla quale risultava che gli impianti erano ancora presenti almeno a quella data.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla effettiva esistenza o meno degli impianti pubblicitari. Ha invece accolto il secondo motivo, qualificandolo sostanzialmente come censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR aveva omesso di esaminare un documento decisivo — la diffida del 4 febbraio 2014 — che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, avrebbe potuto dimostrare la presenza degli impianti nell’anno d’imposta e quindi la debenza del canone. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che il canone è dovuto in relazione alle iniziative pubblicitarie rilevanti ai fini tributari; la Corte non entra nel merito della sua applicazione concreta, ma censura la decisione di merito per omesso esame di fatti/documenti decisivi.
Richiamato dalla parte contribuente nella fase di merito come parametro per contestare la debenza del canone rispetto agli impianti non più presenti.
La Corte afferma che la doglianza formulata sotto questo profilo, sebbene evocata come violazione di legge, in realtà investe la valutazione del materiale probatorio e va ricondotta al vizio di omesso esame del fatto/documento decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente l’ha invocato per dedurre violazione di legge; la Corte chiarisce che non è il rimedio corretto quando si contesta la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ricondice il secondo motivo a tale vizio, valorizzando l’omesso esame di un documento decisivo ai fini della decisione.
Massime di principio
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte.
- Quando la censura richiede alla Cassazione di verificare se un bene o un fatto materiale fosse effettivamente presente, esistente o rimosso, la doglianza attiene alla valutazione del fatto e non è scrutinabile come pura violazione di legge.
- La critica alla sentenza che denunci l’omesso esame di un documento potenzialmente decisivo deve essere veicolata, in sostanza, come vizio di motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5 c.p.c., non come violazione dell’art. 115 c.p.c. se il punto reale è la mancata considerazione della prova.
- Un documento che, secondo la prospettazione di parte, sia idoneo a dimostrare la permanenza del presupposto impositivo in un determinato anno costituisce fatto decisivo e deve essere esaminato dal giudice di merito.
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