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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07418/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore di un condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato a una pluralità di reati già definiti con undici sentenze irrevocabili di condanna. La richiesta mirava a riconoscere l'unicità del disegno criminoso tra fatti commessi nell'arco di circa vent'anni. Nel ricorso si sosteneva, in sostanza, che alcuni gruppi di reati presentassero omogeneità tipologica e che tale profilo non fosse stato adeguatamente valorizzato dal giudice dell'esecuzione. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta puntualmente con la motivazione dell'ordinanza, limitandosi a una generica contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato il diniego della continuazione, valorizzando la notevole distanza cronologica tra i fatti e l'eterogeneità o occasionalità delle modalità commissive, elementi incompatibili con la prova di un medesimo disegno criminoso. Il ricorso è stato considerato generico e sostanzialmente diretto a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    la disciplina del reato continuato presuppone l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso; nel caso concreto il requisito è stato escluso per la distanza temporale e l'eterogeneità dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito o dell'esecuzione e può essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
  • La mera omogeneità tipologica di alcuni reati non basta, di per sé, a dimostrare il medesimo disegno criminoso quando la motivazione evidenzi una significativa distanza temporale tra i fatti e modalità esecutive eterogenee o occasionali.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una sollecitazione a una lettura alternativa degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito; è necessario un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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