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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17489/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/04/2021 del Tribunale di Chieti che aveva respinto la domanda di revoca del sequestro proposta dai terzi ricorrenti. I ricorrenti deducevano la decorrenza dei termini di efficacia del sequestro ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte ha ritenuto il provvedimento del Tribunale non impugnabile e ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha respinto l'idea di 'convertire' il ricorso in opposizione, affermando che l'assenza di previsione di impugnabilità comporta inammissibilita' e non trasformazione dell'atto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La decisione è motivata sul principio di tassatività delle impugnazioni in materia di prevenzione e sulla valutazione che la scelta del legislatore (legge n.161/2017) di escludere il diniego di revoca dal catalogo dei provvedimenti appellabili sia intenzionale e non una svista.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.24, comma 2

    Norma richiamata dai ricorrenti come presunta causa di cessazione dell'efficacia del sequestro; la Corte non entra nel merito di una cessazione basata su tale disposizione perché dichiara inammissibile il gravame contro il diniego di revoca.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.10, comma 4

    Rinvio alle disposizioni del codice di rito penale in tema di impugnazioni; la Corte applica i principi generali del codice alle impugnazioni nel procedimento di prevenzione.

  • codice di procedura penale, art.680

    Richiamato indirettamente per stabilire l'applicabilità delle norme generali sulle impugnazioni al procedimento di prevenzione.

  • codice di procedura penale, articoli 568-592 (disposizioni generali sulle impugnazioni)

    Applicazione dei principi di tassatività delle impugnazioni, legittimazione e interesse, forma e termini delle impugnazioni; da ciò deriva che l'elenco dei rimedi impugnatori è vincolante.

  • codice di procedura penale, art.591

    Richiamato per elencare i motivi di inammissibilità dell'impugnazione (tra cui assenza di impugnabilità del provvedimento), applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi.

  • codice di procedura penale, art.571, comma 3

    Richiamato relativamente all'estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto al momento del deposito del provvedimento; conferma limiti formali e soggettivi delle impugnazioni.

  • legge n.161 del 2017 (novellazione art.27)

    Ha indicato espressamente i provvedimenti impugnabili in ambito patrimoniale; la Corte ritiene che la mancata inclusione del diniego di revoca tra i provvedimenti appellabili sia frutto di scelta legislativa e non una lacuna correggibile dall'interprete.

  • Sez. II, sent. n.4729 del 16/01/2018

    Precedente giurisprudenziale che aveva ritenuto non impugnabile il diniego di revoca e suggerito, in passato, la qualificazione dell'impugnazione come opposizione; la Corte condivide la prima parte (non impugnabilità) e rigetta la conversione in opposizione.

  • codice di procedura penale, art.616

    Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione le impugnazioni sono tassative: se la legge non prevede un rimedio per un determinato provvedimento, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • Il diniego di revoca di un sequestro, dopo la novella del 2017, va considerato non impugnabile autonomamente salvo che la legge non disponga diversamente.
  • Non è automatico che un ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile possa essere 'convertito' in opposizione: l'assenza di rimedio previsto dal legislatore comporta inammissibilita', non trasformazione dell'atto.
  • La difesa dei soggetti sottoposti a restrizioni patrimoniali passa soprattutto attraverso l'impugnazione del provvedimento 'genetico' (appellabile) e non mediante impugnazioni improprie del diniego di revoca.
  • Chi propone un ricorso manifestamente inammissibile espone se stesso al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie; è pertanto essenziale valutare preliminarmente l'impugnabilità del provvedimento prima di proporre gravami.

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