Cassazione Penale, Sentenza n. 17489/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/04/2021 del Tribunale di Chieti che aveva respinto la domanda di revoca del sequestro proposta dai terzi ricorrenti. I ricorrenti deducevano la decorrenza dei termini di efficacia del sequestro ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n.159/2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto il provvedimento del Tribunale non impugnabile e ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha respinto l'idea di 'convertire' il ricorso in opposizione, affermando che l'assenza di previsione di impugnabilità comporta inammissibilita' e non trasformazione dell'atto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La decisione è motivata sul principio di tassatività delle impugnazioni in materia di prevenzione e sulla valutazione che la scelta del legislatore (legge n.161/2017) di escludere il diniego di revoca dal catalogo dei provvedimenti appellabili sia intenzionale e non una svista.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.24, comma 2
Norma richiamata dai ricorrenti come presunta causa di cessazione dell'efficacia del sequestro; la Corte non entra nel merito di una cessazione basata su tale disposizione perché dichiara inammissibile il gravame contro il diniego di revoca.
d.lgs. n.159 del 2011, art.10, comma 4
Rinvio alle disposizioni del codice di rito penale in tema di impugnazioni; la Corte applica i principi generali del codice alle impugnazioni nel procedimento di prevenzione.
codice di procedura penale, art.680
Richiamato indirettamente per stabilire l'applicabilità delle norme generali sulle impugnazioni al procedimento di prevenzione.
codice di procedura penale, articoli 568-592 (disposizioni generali sulle impugnazioni)
Applicazione dei principi di tassatività delle impugnazioni, legittimazione e interesse, forma e termini delle impugnazioni; da ciò deriva che l'elenco dei rimedi impugnatori è vincolante.
codice di procedura penale, art.591
Richiamato per elencare i motivi di inammissibilità dell'impugnazione (tra cui assenza di impugnabilità del provvedimento), applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi.
codice di procedura penale, art.571, comma 3
Richiamato relativamente all'estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto al momento del deposito del provvedimento; conferma limiti formali e soggettivi delle impugnazioni.
legge n.161 del 2017 (novellazione art.27)
Ha indicato espressamente i provvedimenti impugnabili in ambito patrimoniale; la Corte ritiene che la mancata inclusione del diniego di revoca tra i provvedimenti appellabili sia frutto di scelta legislativa e non una lacuna correggibile dall'interprete.
Sez. II, sent. n.4729 del 16/01/2018
Precedente giurisprudenziale che aveva ritenuto non impugnabile il diniego di revoca e suggerito, in passato, la qualificazione dell'impugnazione come opposizione; la Corte condivide la prima parte (non impugnabilità) e rigetta la conversione in opposizione.
codice di procedura penale, art.616
Norma invocata per la comminazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione le impugnazioni sono tassative: se la legge non prevede un rimedio per un determinato provvedimento, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Il diniego di revoca di un sequestro, dopo la novella del 2017, va considerato non impugnabile autonomamente salvo che la legge non disponga diversamente.
- Non è automatico che un ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile possa essere 'convertito' in opposizione: l'assenza di rimedio previsto dal legislatore comporta inammissibilita', non trasformazione dell'atto.
- La difesa dei soggetti sottoposti a restrizioni patrimoniali passa soprattutto attraverso l'impugnazione del provvedimento 'genetico' (appellabile) e non mediante impugnazioni improprie del diniego di revoca.
- Chi propone un ricorso manifestamente inammissibile espone se stesso al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie; è pertanto essenziale valutare preliminarmente l'impugnabilità del provvedimento prima di proporre gravami.
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