Cassazione Penale, Ordinanza n. 05952/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di condanna di merito è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio (cocaina, marijuana e hashish). Con il primo motivo hanno contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità del fatto; con il secondo hanno censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima doglianza manifestamente infondata, valorizzando la ricostruzione operata in appello: gli imputati gestivano una piazza di spaccio organizzata, continuativa, con ruoli definiti, presenza di vedetta, numerosi episodi di cessione e ritiro periodico dei profitti, circostanze incompatibili con la minore gravità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto, i giudici avevano considerato i precedenti penali e la negativa personalità degli imputati, con motivazione ritenuta adeguata.
Norme richiamate
"non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"
Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi; la mera incensuratezza non basta più, dopo la riforma, per ottenere la diminuente.
"Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue... l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma... in favore della Cassa delle ammende"
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
Norma di conversione del d.l. n. 92/2008 richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- L'ipotesi di minore gravità nei reati di spaccio deve essere esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, riveli un'attività organizzata, continuativa e strutturata, con disponibilità di sostanza e gestione stabile della piazza di spaccio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi concreti, come precedenti penali e personalità del reo, e non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, purché la motivazione affronti gli aspetti decisivi.
- La mera incensuratezza non costituisce più di per sé ragione sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi ulteriori che rendano meritevole il trattamento di favore.
- In sede di legittimità, una motivazione di merito che dia conto in modo completo e non illogico delle risultanze probatorie e delle ragioni del giudizio di fatto può reggere il vaglio di cassazione anche quando la difesa prospetti letture alternative dei medesimi elementi.
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