Cassazione Penale, Sentenza n. 2066/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Avellino che ha disposto la revoca dell'indulto ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 e non ha dichiarato d'ufficio la prescrizione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen. Contestava che per i reati indicati (appropriazione indebita, violazioni in materia di obiezione di coscienza, ricettazione e furto successivamente giudicato irrevocabile) fosse già decorso il termine prescrizionale e che, in caso di esecuzione della pena condizionata alla revoca dell'indulto, il dies a quo per la prescrizione dovesse decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché dagli atti non risultava che il ricorrente avesse preventivamente chiesto al giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen.; il giudice dell'esecuzione investito soltanto della richiesta di revoca non poteva dichiarare d'ufficio la prescrizione. La Corte di legittimità ha quindi ritenuto che la questione della prescrizione debba essere proposta con apposita istanza al giudice di merito competente e che non fosse possibile, in sede di legittimità e senza che ciò fosse stato chiesto in primo grado, effettuare accertamenti di fatto o di merito sulla decorrenza della prescrizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina la prescrizione delle pene; la Corte sottolinea che la declaratoria di estinzione delle pene ai sensi di tale norma richiede una specifica istanza e non può essere pronunciata d'ufficio nel procedimento di revoca dell'indulto quando tale dichiaratoria non sia stata chiesta.
art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
Stabilisce la condizione risolutiva per la revoca dell'indulto (aver commesso entro cinque anni dal 31.7.2006 un delitto non colposo con condanna irrevocabile a pena detentiva non inferiore a due anni); la revoca opera ope legis al verificarsi della condizione, ma è distinta dalla questione della prescrizione delle pene.
Norma che prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o improcedibili; la Corte ha ritenuto congruo l'importo di euro 3.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 911 del 13/01/2020, "Caridi")
Conferma il principio secondo cui, anche quando revoca dell'indulto e prescrizione della pena potrebbero teoricamente operare simultaneamente, si tratta di istituti con presupposti diversi e la declaratoria di estinzione richiede apposita domanda al giudice competente; pertanto il giudice non può d'ufficio congiungere o sostituire le istanze difensive non proposte in sede di merito.
Massime di principio
- Revoca dell'indulto e prescrizione della pena sono istituti distinti: la revoca opera in virtù del verificarsi della condizione normativa (ope legis), mentre la prescrizione richiede l'accertamento del decorso del termine stabilito dall'art. 172 cod. pen.
- La declaratoria di estinzione delle pene per prescrizione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione se non è stata previamente invocata con apposita istanza; chi intende ottenere la prescrizione deve proporre formale domanda al giudice competente.
- In sede di legittimità non sono ammesse per la prima volta valutazioni di fatto e di merito non svolte in grado di merito: questioni nuove relative alla prescrizione devono essere sottoposte al giudice dell'esecuzione prima di ricorrere in Cassazione.
- Secondo la giurisprudenza consolidata, il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale può coincidere con la data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto della revoca; tuttavia, tale accertamento resta controverso e deve essere richiesto e provato nel giudizio di merito.
- Prima di proporre impugnazioni in sede di legittimità, è consigliabile far pronunciare espressamente in sede esecutiva (con istanza) la questione della prescrizione, per evitare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o per mancato esperimento dei rimedi previsti.
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